Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 18 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) elegge il Comitato esecutivo;

b) nomina il direttore del Parco e i componenti del Comitato tecnico scientifico;

c) adotta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano del parco;

d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del Piano del parco e delle relative varianti;

e) adotta le varianti al Piano del parco;

f) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Regolamento del parco, di cui all'articolo 12;

g) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti lo Statuto dell'Ente di cui all'articolo 15;

h) controdeduce alle osservazioni relative al Piano del parco adottato;

i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;

l) delibera la pianta organica;

m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;

n) delibera la partecipazione in società e organismi;

o) delibera il Piano pluriennale economico - sociale ed i programmi di cui all'articolo 11;

p) delibera in ordine alle convenzioni previste dalla lettera e), del comma 2, dell'articolo 12 e dal comma 6, dell'articolo 13.”

Dalla redazione