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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 29/06/2018, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 29/06/2018, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 29/06/2018, n. 5/R.
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Accesso ai documenti amministrativi1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. 3. Il diritto di |
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Art. 2 - Rapporti tra pubbliche amministrazioni1. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento. 2. L'Amministrazione regionale p |
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TITOLO II - Modalità di esercizio del diritto di accesso |
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Art. 3 - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale che detiene i dati o i documenti richi |
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Art. 4 - Istanza di accesso1. L'istanza di accesso può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o di persona con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 65 del |
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Art. 5 - Presentazione dell'istanza per via telematica1. Le istanze di accesso presentate per via telematica sono valide se: a) sottoscritte mediante una |
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Art. 6 - Presentazione dell'istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente1. Qualora l'istanza sia erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competen |
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Art. 7 - Termini del procedimento di accesso1. Il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente trenta giorni la |
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Art. 8 - Attuazione del diritto di accesso1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso, l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente, ove presente, il collegamento ipertestuale che consente la consultaz |
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Art. 9 - Registro degli accessi1. Ciascuna direzione regionale cura la compilazione del registro degli accessi anche attraverso il corretto utilizzo dell |
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TITOLO III - Limiti all'esercizio del diritto di accesso |
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Art. 10 - Esclusione dal diritto di accesso1. Il diritto di accesso è escluso: a) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; |
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Art. 11 - Diritto alla protezione dei dati personali1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatto salvo il diritto alla protezione dei dati personali ai sen |
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Art. 12 - Notifica ai controinteressati1. Il responsabile del procedimento di accesso è tenuto a dare comunicazione della presentazione dell'istanza agli eventuali controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che, per effetto dell'accoglimento, vedrebbero pregiudicato il lor |
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Art. 13 - Diniego e limitazione del diritto di accesso1. Il diniego all'accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa a |
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Art. 14 - Differimento del diritto di accesso1. Il differimento dell'accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. |
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TITOLO IV - Modalità di rimborso |
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Art. 15 - Determinazione del rimborso1. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, determi |
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Art. 16 - Autenticazione ed imposta di bollo1. È rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento su espressa richiesta dell'interessato ai sensi di legge. |
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TITOLO V - Abrogazioni |
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Art. 17 - Abrogazioni1. Il D.P.G.R. 18 dicembre 2013, n. 14/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi "Articolo 28 della legge regionale 4 luglio |
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