Articolo abrogato dal Regolam. R. 14/05/2018, n. 3, così recitava:

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 ter. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.”

Dalla redazione