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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Alfonso Mancini
- Angela Perazzolo
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Premessa e normativa di riferimentoLa disciplina sui dispositivi di protezione individuale (DPI) si compone di due aspetti: il primo riguarda la progettazione, fabbricazione e messa sul |
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Normativa per la progettazione e fabbricazione dei DPII requisiti di progettazione e fabbricazione dei DPI e le procedure per la valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza per la loro messa in commercio sono stabiliti dal Regolamento 09/03/2016, n |
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Progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei DPI |
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Definizione dei DPI nel Reg. 425/2016Ai sensi art. 3, Regolamento 425/2016, rientrano nel concetto di DPI: |
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Categoria IAppartengono alla prima categoria i DPI destinati a salvaguardare la persona dai seguenti rischi minimi: |
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Categoria IIAppartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
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Categoria IIIAppartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni irreversibili alla salute. Rientrano in tale categoria: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; |
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Requisiti minimi di sicurezza dei DPII DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini a cui sono destinati, soddisfano le previsioni del Regolamento 4 |
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Valutazione e dichiarazione di conformità |
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Procedura per la valutazione della conformitàLa conformità dei DPI ai requisiti di sicurezza viene attestata mediante l’apposita procedura di valutazione prevista dall’art. 19, Regolamento 425/2016. In particolare il fabbricante del dispositivo redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del Reg. 425/2016 R ed esegue o fa eseguire (tramite un organismo notificato - cfr. gli artt. da 20 a 36 del |
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Dichiarazione di conformità, marcatura CE e documentazione tecnicaOve la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità (DC), secondo lo schema contenuto nell’allegato IX al Reg. 425/2016 |
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Periodo transitorio per i DPI conformi alla Direttiva 686/1989 abrogataIl Regolamento 425/2016, nell’abrogare a decorrere dal 21/04/2018 la |
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Presunzione di conformità e norme armonizzateUn DPI si considera conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II R, se risulta conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 14, Regolamento 425/2016). |
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Vigilanza e sanzioni |
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Vigilanza del mercatoLe funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi, ciascu |
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SanzioniPer la violazione delle norme sulla progettazione e fabbricazione dei dispositivi di protezione individuali, il D. Leg.vo 475/1992 prevede, a seguito delle modifiche apportate dal D. Leg.vo 17/2019, le seguenti sanzioni.
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Scelta e uso dei DPI nei luoghi di lavoroDurante l’attività lavorativa i DPI possono essere utilizzati solo se sono conformi alle norme di cui al Regolamento 425/2016 ( |
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Definizione nel TU SicurezzaPer “dispositivo di protezione individuale” si intende, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo ( |
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Dispositivi di ancoraggio nelle opere di costruzioneIl Ministero del lavoro, con la Circolare 13/02/2015, n. 3, ha chiarito che devono considerarsi DPI anche i dispositivi di ancoraggio non |
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Requisiti minimiAi sensi dell’art. 76, comma 1, D. Leg.vo 81/2008 i DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del Reg. 425/201 |
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Obblighi del datore di lavoroIl datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti di sicurezza, sentito i |
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Valutazione dei rischi e scelta dei DPIAi fini della scelta dei DPI da fornire, il datore di lavoro: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi c |
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Condizioni per l’uso di un determinato DPIIl datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; |
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Manutenzione dei DPIIl datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzion |
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Informazione e formazione dei lavoratoriPer quanto riguarda le informazioni e la formazione dei lavoratori è previsto che il datore di lavoro deve: |
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Obblighi dei lavoratori e dei prepostiI lavoratori devono (art. 78, D. Leg.vo 81/2008): - sottoporsi, quando necessario, al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI; |
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SanzioniPer la violazione delle norme sui dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, il D. Leg.vo 81/2008 prevede le seguenti sanzioni.
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