Articolo abrogato dalla L.R. 16/03/2018, n. 13.

L’articolo 2 così recitava:

"Art. 28 - (Funzioni di vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione.

2. I verbali di accertamento dell'infrazione sono immediatamente inoltrati al presidente della Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nell'ambito del parco dei Colli Euganei, di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei" le funzioni di vigilanza e l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all'Ente parco dei Colli Euganei.".”

Dalla redazione