Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 36 così recitava:

“Art. 36.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.”

Dalla redazione