Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 9 - (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell’articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.

6 ter. Alle spese derivanti dall’attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla Missione 16 - Programma 01 fino ad un importo massimo di euro 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della Regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.

6 quater. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità.»;

b) il comma 1 dell’articolo 90 è sostituito dal seguente:

«1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2014) un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica, sentito il parere dei comuni interessati, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri, indirizzi e modalità procedimentali, e approvato dalla Giunta regionale.»;

c) dopo il comma 1 dell’articolo 90 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1 è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

1 ter. I benefici derivanti dall’attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici possono riguardare un solo immobile oppure una pluralità di immobili presenti nel comprensorio di bonifica e irrigazione. I benefici, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;

b) di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;

c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

d) di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruitivi dei territori, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall’irrigazione, dalla bonifica e dall’azione di manutenzione e presidio dei corsi d’acqua e dei canali gestiti dal consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

1 quater. I benefici derivanti dalla attività di bonifica di cui al comma 1 ter, lettera d), possono essere a favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.»;

d) il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 90 è sostituito dai seguenti:

«Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque di origine meteorica trovano recapito nel sistema scolante del relativo consorzio di bonifica tramite la fognatura bianca o mista, il contributo di bonifica è assolto dal proprietario dell’immobile e può essere riscosso anche a mezzo del gestore d’ambito del servizio idrico integrato, previa stipula della convenzione di cui al comma 3; i proprietari degli immobili mantengono, in ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il contributo relativo alla frazione di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all’articolo 74 del d.lgs. 152/2006, è assolto dal titolare dello scarico ai sensi dei commi 7 e 8.»;

e) la rubrica dell’articolo 134 è sostituita dalla seguente: «Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca»;

f) al comma 1 dell’articolo 134 le parole: «o acquacoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, acquacoltura e altre attività ittiogeniche»;

g) al comma 2 dell’articolo 134 la parola: «tratti» è sostituita dalle seguenti: «tutto o parte».”

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