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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 01/02/2018

Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
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Premessa


IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

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Art. 1. - Oggetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge 4 agos

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Art. 2. - Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolo

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Art. 3. - Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo

1. Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui

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Art. 4. - Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la con

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Art. 5. - Raccolta e trasporto occasionali

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occ

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Allegato «A» - Formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo

(art. 3, comma 1)


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Allegato «B» - Modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e annotazione nei registri di carico e scarico

(art. 3, comma 2)


Per la compilazione dell'allegato «A» si richiamano:

allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

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