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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 15/12/2017
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PremessaIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito: «Fondo»); Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB; b) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB; |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge, istituisce l |
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Art. 3. - Risorse finanziarie1. Le risorse destinate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge, alla concessione in favore dei soggetti beneficiari |
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Art. 4. - Operazioni ammissibili1. Sono ammissibili alla garanzia della Sezione speciale i finanziamenti di cui all'art. 1, comma 8, lettera b), del decre |
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Art. 5. - Modalità di concessione della garanzia1. La garanzia diretta della Sezione speciale sulle operazioni di cui all'art. 4 è concessa su richiesta del soggetto finanziatore nella misura fissata dall'art. 7, comma 5 del regolamento. La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione |
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Art. 6. - Modalità e criteri di selezione delle operazioni1. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammesse alla garanzia della Sezione Speciale, a titolo gratuito e senza ulteriore |
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Art. 7. - Gestione della Sezione speciale1. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione delle risorse, può deliberare, su proposta del Gestore del Fondo, un increme |
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Art. 8. - Norme transitorie e finali1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative. 2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operati |
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