L. R. Calabria 22/12/2017, n. 57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 22/12/2017, n. 57

Modifiche alla L.R. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2024, n. 20
- L.R. 16/12/2019, n. 59
- L.R. 21/12/2018, n. 47
- L.R. 22/06/2018, n. 19
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 32/1996)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. L’alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

1-ter. Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell’edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un’abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.

1-quater. La Regione può delegare all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l’assegnazione.

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell’ATERP regionale.

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l’ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all’ATERP regionale”.

2. L’articolo 8 della l.r. 32/1996 è così modificato:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap;";

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità parziale o totale, o da sordomutismo o da una invalidità civile la cui percentuale riconosciuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l’assegno o la pensione di invalidità civile;”;

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni, hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi benefici anche le coppie come regolamentate e disciplinate dalla

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Art. 2 - (Modifica all’art. 4 della l.r. 14/1983)
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Art. 3 - (Disposizioni transitorie)

1. Gli assegnatari di alloggi di ERP, di proprietà o gestiti dall’ATERP regionale che, alla data del 30 giugno 2019 N4, sono morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l’importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti e fino a otto anni solo per i casi di morosità incolpevole, secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale di riferimento (

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Art. 4 - (Ulteriori disposizioni in tema di alienazione degli immobili di ERP)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio di ERP, l’ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 giugno 2025, appositi programmi di alienazione per gli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50 per cento, per quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi

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Art. 5 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

 

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