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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 20/12/2017, n. 59
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- L.R. 23/05/2022, n. 9
- L.R. 04/03/2022, n. 3
- L.R. 30/11/2021, n. 45
- L.R. 01/08/2020, n. 26
- L.R. 07/07/2020, n. 16
- L.R. 27/03/2020, n. 9
- L.R. 05/07/2019, n. 33
- L.R. 28/12/2018, n. 67
- L.R. 10/08/2018, n. 44
- L.R. 27/07/2018, n. 41
- Avviso di rettifica in B.U. 08/02/2018, n. 21
- Avviso di rettifica in B.U. 18/01/2018, n. 9
- L.R. 29/12/2017, n. 67
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità della legge1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1977 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emana la presente legge per la |
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Art. 2 - Oggetto della tutela - esercizio venatorio1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell’interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale. 2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: |
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CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE — PARTECIPAZIONI |
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Art. 3 - Esercizio delle funzioni amministrative1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. |
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Art. 4 - Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione1. La Regione Puglia, nell’esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvale della consu |
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Art. 5 - Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia. 2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione Puglia. 3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto: a) dall’assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; b) dal presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza; c) da un rappresentante per ciascuna associ |
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Art. 6 - Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà1. Struttura tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l’Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto (Ba). 2. Nella struttura dell’Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà. 3. Le finalità prioritarie dell’Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti: a) coordinamento di tutte le attività delle strutture territoriali dell’Osservatorio faunistico regionale; b) coordinamento, indirizzo per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui all’articolo 10; c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell’habitat e relativa consistenza della fauna selv |
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CAPO III - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA |
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Art. 7 - Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La Regione Puglia adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto dalle disposizioni del presente articolo, dotata di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia "su base regionale"N25è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni. 4. I proprietari o conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero escludere gli stessi dall’attività venatoria, fermo restando le quote di cui al comma 3, possono presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Piano faunistico re |
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Art. 8 - Oasi di protezione1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale. 2. Le oasi di protezione, in particolare: |
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Art. 9 - Zone di ripopolamento e cattura1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio. 2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selva |
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Art. 10 - Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica ", che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del D.P.R. 320/1954,"N6 |
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Art. 11 - Ambiti territoriali di caccia - ATC1. La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di dimensioni sub-provinciali possono altresì interessare territori amministrativi di province diverse. 2. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico-venatorio. 3. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. |
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Art. 12 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica ", che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del D.P.R. 320/1954,"N6sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento e attività cinofile. I centri devono essere localizzati in ambienti idonei alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici. |
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Art. 13 - Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento1. La Regione Puglia regolamenta ", nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del D.P.R. 320/1954"N6 |
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Art. 14 - Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie1. La Regione Puglia, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell’ISPRA, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie: a) autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l’esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all’abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione |
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Art. 15 - Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile1. La Regione Puglia istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui all’articolo 7, comma 6, destinate all’allenamento, all’addestramento e alle gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con abbattimento. 2. La Regione Puglia stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 7. 3. La Regione Puglia affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute e ad associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o associati. |
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Art. 16 - Terreni del demanio1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della |
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Art. 17 - Tabellazione1. Le tabelle menzionate nella presente legge, da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità: a) devono essere delle dimensioni di centimetri 25 x 33; |
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Art. 18 - Introduzione di fauna selvatica dall’estero - immissioni faunistiche1. L’introduzione di fauna selvatica viva dall’estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico. 2. Le autorizzazioni per l’introduzione di fauna selvatica dall’estero sono rilasciate dal MIPAAF su parere dell’ISPRA e nel rispetto delle convenzioni internazionali e di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della I. 157/1992. 3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrez |
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CAPO IV - ATTIVITÀ VENATORIA |
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Art. 19 - Esercizio venatorio - limiti e modi1. L’attività venatoria, svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l’esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole. 2. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, con i criteri di cui all’articolo 22, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l’attività |
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Art. 20 - Documenti venatori1. L’attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti: |
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Art. 21 - Licenza di porto di fucile per uso caccia1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l’attività venatoria mediante uso dell’arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l’esercizio venatorio |
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Art. 22 - Tesserino venatorio regionale1. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione Puglia in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale. 2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Regione Puglia, tramite il comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune: a) licenza di porto di fucile per uso caccia; |
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Art. 23 - Abilitazione venatoria1. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca. 2. L’aspirante cacciatore c |
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Art. 24 - Esame di abilitazione venatoria1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie: |
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Art. 25 - Prove d’esame e ripetizione dell’esame1. L’aspirante cacciatore per essere ammesso all’esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un questionario di trenta domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione Puglia. |
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Art. 26 - Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio1. Le commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti. 2. Ciascuna commissione è composta da: a) un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in legislazione venatoria, che assume la presidenza della Commissione; b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione Puglia; |
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Art. 28 - Specie cacciabili e periodi di caccia1. L’esercizio venatorio è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati dall’articolo 18 della I.157/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con il calendario venatorio, i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determ |
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Art. 29 - Mezzi di caccia1. L’attività venatoria è consentita con l’uso di: a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici; b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; |
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Art. 30 - Calendario venatorio regionale1. La Regione Puglia regola menta l’esercizio dell’attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell’annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio. 2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all’articolo 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentito l’ISPRA ed è pubblicato sul BURP. 3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare: a) le specie di mammiferi e uccelli cacciabili nei periodi consentiti; |
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Art. 31 - Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia1. La Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. L’attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio. 2. La Regione Puglia attua le variazioni all’elenco delle specie cacciabili emanate dal presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall’articolo 18, comma 3, della I. 157/1992. 3. La Regione Puglia può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica per ragioni motivate e importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell’Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice |
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Art. 32 - Uccellagione - cattura a scopi scientifici e per l’utilizzo nell’attività venatoria1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. La Regione Puglia, su parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale a effettuare la cattura e l’utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 3. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull’intero territorio nazional |
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Art. 33 - Appostamenti fissi e temporanei1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate nell’annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell’annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l’autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap "nella misura massima dell'1 per cento"N19del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta alla Regione Puglia e all’ATC di residenza, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento con gli ettari utili all’attività venatoria, compresa la zona di rispetto di metri 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l’anno con tabelle poste all’altezza di metri 1,50, di dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: “Appostamento fisso - autorizzazione della Regione Puglia ...........n. ......... del ...”. 2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell’articolo 19, comma 6, solo quella con l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati all’articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, articolo 13, comma 1, lettera b}, appartenenti alle specie cacciabili. 3. La Regione Puglia, in riferimento all’articolo 32, comma 4, emana un regolamento per la cessione, a ogni cacciatore che esercita |
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Art. 34 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia1. Per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura della Regione Puglia in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente. |
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Art. 35 - Fondi chiusi1. Nei fondi chiusi l’esercizio venatorio è vietato. 2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non infer |
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Art. 36 - Terreni in attualità di coltivazione1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili: a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto |
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Art. 37 - Presenza di bestiame1. L’esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali. |
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Art. 38 - Accensione delle stoppie1. Nel territorio della Regione Puglia è vietato bruciare nei campi le stoppie dell |
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Art. 39 - Impiego dei cani - cani vaganti1. È consentito l›uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l›annata venatoria. 2. L’uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l’uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in batt |
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Art. 40 - Divieti1. È vietato a chiunque: a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate; b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di metri 100 purché opportunamente tabellate; c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali ", fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 21 della L. 157/1992"N11, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi ", purché opportunamente tabellate"N6; d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto; e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati |
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CAPO V - VIGILANZA VENATORIA —SANZIONI |
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Art. 41 - Vigilanza venatoria1. La vigilanza venatoria è demandata al competente servizio regionale ed è disciplinata da normativa regionale di settore e dai relativi regolamenti attuativi. 2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione. "Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della"N11 qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. "Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,"N11 possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’articolo 29, nonché armi con proiettili a nar |
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Art. 42 - Attività di vigilanza - corsi di formazione1. L’attività di vigilanza è disciplinata dalla vigente normativa regionale di settore e riguarda l’applicazione della normativa nazionale e della presente legge regionale. |
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Art. 43 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 41 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all’articolo 20 nonché della fauna selvatica abbattuta. 2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile. 3. Nei casi previsti dall’articolo 45, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acusti |
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Art. 44 - Agenti dipendenti dagli enti locali1. Ferme restando le altre disposizioni della I. 65/1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a nor |
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Art. 45 - Sanzioni penali |
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Art. 46 - Sanzioni amministrative1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell’articolo 19, comma 6; b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239; c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia all’interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza |
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Art. 47 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio1-6. N18 |
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Art. 48 - Procedimento sanzionatorio amministrativo1. L’Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Regione Puglia. 2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi al competente servizio regionale nei termini e con le modalità di cui all’articolo 43, comma 8. 3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere: a) l’indicazione dell’ora, del giorno, del mese, dell’anno, nonché del luogo di accertamento; b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l’ente, l’istituto o l’associazione di appartenenza; c) le generalità anagrafiche del trasgressore e ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso; d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell’infrazione, e l’articolo della norma violata; |
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Art. 49 - Procedimento sanzionatorio penale1. In caso di violazione della norma di cui all’articolo 45, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 50 - Tasse di concessione regionale1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio. 2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria. 3. L’importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell’importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni. |
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Art. 51 - Riparto dei proventi delle tasse regionali1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l’80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla presente legge. 2. La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri: a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC; |
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Art. 52 - Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati |
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Art. 53 - Norme finanziarie1. I tributi disciplinati nella presente legge confluiscono in apposito capitolo di bilancio di entrata e sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione negli appositi collega |
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CAPO VII - NORME TRANSITORIE FINALI. TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE |
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Art. 54 - Zone protette ex lege 157/19921. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura s |
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Art. 55 - Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agro-turistico-venatorie1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione Puglia ai sensi della p |
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Art. 56 - Tassidermia e imbalsamazione1. L’attività di tassidermia e imbalsamazione nonché la detenzione o il possesso |
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Art. 57 - Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie1. In deroga a quanto sancito dagli articoli 5 e 26, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione Puglia partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono alla composizione delle commissioni per l� |
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Art. 58 - Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”) e ogni altra normativa in contrasto con la presente legge. 2. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto cori la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione. |
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