Articolo soppresso dalla L. 31/07/1952, n. 1090.

L’articolo 3 così recitava:

“Nel caso che l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza dei convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo stesso, la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei riguardi del normale concorso statale negli interessi sui mutui per nuove opere di miglioramento fondiario, previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento.”

Dalla redazione