Articolo abrogato dal D.P.R. del 30/04/1999 n. 162. Questo il testo dell’articolo abrogato:

“Coloro che hanno superato le prove di idoneità dinanzi a commissioni di stato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono dispensati dal sostenere ulteriori esami e possono ottenere il certificato di cui al precedente art. 9.”.

Dalla redazione