Articolo abrogato dal D.P.R. 10/01/2017, n. 23.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10. - Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione

1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

3. L'amministrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.”

Dalla redazione