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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 6 così recitava:
“Art. 6 - Classificazione delle strutture alpine regionali
1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell’Elenco con le seguenti informazioni minime:
a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) una breve descrizione dell’itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;
c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici;
d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo il percorso, nonché gli snodi e le relative quote;
e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficoltà del tracciato;
f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero;
g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.
2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale 42/1996.
3. Sono classificati nell’Elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l’iscrizione nell’Elenco e l’esercizio della attività di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente alpino.
4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell’Elenco con le seguenti informazioni minime:
a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti;
c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche della struttura.
5. L’Elenco può, altresì, recare l’indicazione, in un’apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.”
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