Articolo abrogato dalla Delib. G.R. 06/10/2017, n. 804.

L’articolo 4 così recitava:

“Articolo 4 - (Pareri di competenza)

1. Ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 13, comma 4, della l. r. n. 38/98, la Provincia si pronuncia analizzando in particolare la compatibilità delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dell’opera nonché in ordine allo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. parte IV.

2. Il Comune esprime il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistica dell’opera.

3. In caso per la realizzazione dell’opera siano necessarie più autorizzazioni in campo ambientale, su richiesta del proponente può essere concordato che, a fronte dell’attivazione della procedura di V.I.A., venga effettuata un’istruttoria unica in materia ambientale tramite la prevista Conferenza dei Servizi.”

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