Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

[Comma già modificato dalla L: 687/1984] 1."Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. Per gli appalti, di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall' articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara".

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