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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 18/10/2017, n. 60
L. R. Toscana 18/10/2017, n. 60
L. R. Toscana 18/10/2017, n. 60
- L.R. 23/12/2019, n. 80
- L.R. 01/10/2019, n. 61
- L.R. 27/12/2017, n. 78
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza); Vista la legge |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei |
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Art. 2 - Linguaggio1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini “disabilit&agra |
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Art. 3 - Semplificazione delle procedure1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulter |
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Art. 4 - Attività informativa e di sensibilizzazione1. La Regione promuove l’attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il po |
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Capo II - Accertamento sanitario della disabilità |
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Art. 5 - Procedura di accertamento sanitario della disabilità1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. |
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Art. 6 - Commissione unica di accertamento1. L’accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell’azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata commissione. 2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da: a) un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente; |
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Art. 7 - Termini dell’accertamento1. L’accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni |
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Art. 8 - Procedura informatica1. Previe intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione a |
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Capo III - Progetti per le persone con disabilità |
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Art. 9 - Progetto di vita1. La Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita in coerenza con la l. r. 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l’obiettivo di migliorare la qualit&agrav |
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Art. 10 - Vita indipendente1. Il progetto di vita assicura, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzi |
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Art. 11 - Durante e dopo di noi1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l’erogazione dei finanziament |
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Art. 12 - Accesso ai percorsi clinico-assistenziali1. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere nonché ai servizi sa |
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Art. 13 - Progetto riabilitativo individuale1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all’interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze f |
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Art. 14 - Assistenza protesica1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l’accesso alle prestazion |
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Capo IV - Accessibilità |
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Art. 15 - Eliminazione delle barriere all’accessibilità1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i |
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Capo V - Mobilità |
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Art. 16 - Mobilità individuale1. La Regione promuove azioni rivolte alle persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individual |
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Art. 17 - Preavviso1. Per favorire l’esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con |
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Art. 18 - Trasporto sociale1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l’implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti |
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Capo VI - Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro |
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Art. 19 - Diritto all’educazione e all’istruzione1. La Regione favorisce l’inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all’interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l’acce |
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Art. 20 - Diritto alla formazione1. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della |
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Art. 21 - Diritto al lavoro1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della |
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Capo VII - Partecipazione alla cultura e allo sport |
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Art. 22 - Partecipazione alle attività culturali1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità |
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Art. 23 - Partecipazione alle attività ludiche1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, promuove la piena integrazione sociale dei b |
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Art. 24 - Partecipazione allo sport1. La Regione promuove l’accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paralimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle |
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Capo VIII - Organismi per la partecipazione |
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Art. 25 - Forum delle associazioni delle persone con disabilità1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti ne |
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Art. 26 - Consulta regionale per la disabilità1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità. |
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Art. 27 - Centro regionale per l’accessibilità1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l’accessibilità con funzioni di: a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilit&agra |
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Capo IX - Norme finali e abrogazioni |
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Art. 28 - Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilità ed invia al Consiglio |
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Art. 29 - Norma finanziaria1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte: a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e fam |
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Art. 30 - Abrogazioni1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità); |
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