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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/07/2017, n. 142

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

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Art. 1. - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione

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Art. 3. - Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere

1. Gli esercenti aderiscono, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere, e compilano il modulo di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabil

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Art. 4. - Deposito cauzionale

1. Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripe

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Art. 5. - Incentivazione del sistema del vuoto a rendere

1. A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a rendere di cui al presente regolamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territori

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Art. 6. - Sistema di monitoraggio

1. Il Ministero predispone un sistema di monitoraggio del sistema del vuoto a rendere finalizzato alla raccolta, all’analisi e alla valutazione dei dati della sperimentazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o trami

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Art. 7. - Norme finali

1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all’entrata in vig

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Allegato 1 (Articolo 3) - Modulo di adesione alla filiera

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Allegato 2 (Articolo 4) - Importi della cauzione riferiti ai diversi volumi di imballaggio

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 (Articolo 6) - Scheda rilevamento dati

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