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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Campania 09/04/2010, n. 95
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- D. Dirig. R. 10/01/2024, n. 2
- D. Dirig. R. 13/05/2019, n. 138
- D. Dirig. R. 05/03/2019, n. 40
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - Soggetti abilitati1. Possono presentare istanza al Settore per ottenere il permesso di ricerca, di cui all’art. 2 della Legge, o la concessione mineraria, di cui all’art. 4 della Legge, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Locali e altri organismi di diritto pubblico, dotati di capacità tecniche ed economiche adeguate agli interventi e ai relativi impegni finanziari programmati. |
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CAPO II - PERMESSO DI RICERCA |
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Art. 3 - Istanza per il rilascio del permesso di ricerca1. Il Richiedente presenta al Settore istanza in bollo per il rilascio del permesso di ric |
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Art. 4 - Procedura per il rilascio del permesso di ricerca1. La procedura per il rilascio del permesso di ricerca si svolge nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 2, comma 4, della Legge, tenuto conto della data di acquisizione dell’istanza al Settore, della completezza della documentazione e del rispetto dei tempi per il perfezionamento della stessa. 2. Il Settore, ai sensi dell’art.7 ed in conformità all’art. 8 della Legge n. 241/1990, comunica l’avvio del procedimento al Richiedente e ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca, come desunti dal piano parcellare in forma tabellare presentato in allegato all’istan |
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Art. 5 - Svolgimento dei lavori di ricerca1. Il titolare del permesso di ricerca informa il Settore sullo svolgimento delle fasi salienti della ricerca, anche al fine della verifica sulla sussistenza delle cause di cessazione di cui all’art. 3 della Legge, e comunica i dati e le notizie di carattere tecnico ed eco |
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Art. 6 - Ampliamento o riduzione del permesso di ricerca1. L’area concessa per la ricerca può essere ampliata o ridotta, con le medesime proced |
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Art. 7 - Proroga del permesso di ricerca1. La proroga del permesso di ricerca deve essere richiesta con istanza in bollo da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 90 giorni prima della data di scadenza. |
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Art. 8 - Trasferimento del permesso di ricerca1. L’autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca deve essere richiesta con istanza in bollo, sottoscritta dal titolare e dal subentrante. |
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CAPO III - CONCESSIONE |
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Art. 9 - Istanza per il rilascio della concessione1. Il Richiedente presenta al Settore istanza in bollo in conformità dello schema riporta |
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Art. 10 - Durata della concessione1. La durata della concessione o del rinnovo della stessa resta compresa: a) tra 15 e 30 anni per le acque minerali naturali e termali e di sorgente; b) |
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Art. 11 - Procedimento per il rilascio della concessione1. Il Settore, ai sensi dell’art.7 ed in conformità all’art. 8 della Legge n. 241/1990, comunica l’avvio del procedimento al Richiedente e ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di concessione, come desunti dal piano parcellare in forma tabellare presentato in allegato all’istanza. 2. Dell’avvio della procedura di rilascio della concessione è data pubblicità mediante pubblicazione sul B.U.R.C. 3. L’istanza, corredata dalla planimetria catastale e dal piano parcellare in forma tabellare, è affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio di tutti i |
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Art. 12 - Delimitazione dell’area della concessione, con individuazione di pozzi e sorgenti1. L’area di concessione, per le acque minerali naturali e termali e per le acque di sorgente, deve essere delimitata, in campagna, da vertici monumentati in manie |
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Art. 13 - Svolgimento dei lavori di coltivazione e utilizzazione1. Il titolare della concessione trasmette al Settore, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l’anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge. |
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Art. 14 - Ampliamento o riduzione della concessione1. L’area concessa può essere ampliata o ridotta, con le medesime procedure di rilascio |
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Art. 15 - Rinnovo della concessione1. Il rinnovo della concessione deve essere richiesto con istanza in bollo, presentata in conformità allo schema riportato nell’Allegato G e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione; decorso tale termine, è attivata la procedura di decadenza ai sensi dell’art. 4, comma |
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Art. 16 - Rinnovo della concessione con procedura semplificata1. Nei casi previsti dall’art. 4, comma 14, della Legge, il Richiedente presenta istanza in bollo al Settore in conformità allo schema riportato nell’Allegato H e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicati. 2. L’istanza di rinnovo della concessione con procedura semplificata è affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l’area di concessione. |
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Art 17 - Trasferimento della concessione1. Salvo quanto previsto dall’art. 19, il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all’esercizio della concessione ed all’autorizzazione regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge e dell’art. 2 del presente regolamento. 2. L’autorizzazione al trasferimento della concession |
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Art. 18 - Trasformazione societaria del concessionario1. Il concessionario, entro 90 giorni dall’avvenuta registrazione dell’atto nel registro delle imprese, comunica al Settore l’avvenuta trasformazione societaria, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto notarile debitamente registrato, relativo all |
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Art. 19 - Gestione unitaria1. È consentita, da parte dei concessionari di acque minerali e termali dello stesso bacino acquifero, la gestione unitaria delle coltivazioni e delle utilizzazioni. |
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Art. 20 - Cessazione della concessione1. La cessazione della concessione avviene con le modalità previste agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge, nei seguenti casi: a) scadenza del termine e mancato rinnovo; |
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Art. 21 - Conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione1. Il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione avviene previa pubblicazione sul B.U.R.C., da parte del Settore, di un bando e di un avviso pubblico in cui si rende nota l’intenzione di affidare la concessione attraverso criterio selettivo. 2. L’avviso di cui al comma 1 deve indicare: oggetto e ubicazione della concessione; termine per la presentazione delle candidature; indirizzo cui dev |
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Art. 22 - Revoca della concessione1. In caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell� |
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CAPO IV - UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE DI SORGENTE, MINERALI NATURALI E TERMALI |
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Art. 23 - Autorizzazioni per le utilizzazioni1. Le autorizzazioni per le utilizzazioni delle acque minerali e termali di cui all’art. 10, comma 1, della Legge, sono rilasciate previa presentazione di una istanza, |
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Art. 24 - Contratti di somministrazione con terzi fruitori1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all’imbottigliamento, che intendano stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, devono chiedere l’autorizzazione al Settore, con istanza in bollo conforme allo schema riportato nell’Allegato M e corredata dagli elaborati tecnici e dalla documentazione in esso indicata. |
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Art. 25 - Produzione di cosmetici1. L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sulla base del disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1819 del 08.10.2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del |
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Art. 26 - Impossibilità di utilizzo terapeutico1. In caso di impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e terma |
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CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA RISORSA |
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Art. 27 - Apparecchi di misura1. Gli apparecchi di misura previsti dall’art. 34 della Legge devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. |
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Art. 28 - Manutenzione dei pozzi1. Al fine di accertare lo stato dei pozzi e programmarne la regolare manutenzione, il concessionario è tenuto ad effettuare, se non vi ha già provveduto negli ultimi 5 anni, una |
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Art. 29 - Chiusura mineraria1. Nei casi di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, di cui all� |
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Art. 30 - Strutture e impianti necessari per la coltivazione |
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Art. 31 - Cauzione1. Il concessionario, a fronte degli obblighi inerenti la concessione, è tenuto a prestare, al momento del |
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Art. 32 - Modalità di rimborso per espropriazione definitiva dei suoli non in disponibilità1. Il concessionario o il ricercatore è obbligato a rimborsare alla Regione i costi di pr |
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Art. 33 - Immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti1. L’immissione e la remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti, nelle stesse |
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Art. 34 - Incentivazione1. La Regione, in attuazione dell’art. 43 della Legge, riconosce annualmente una premialità per i concessionari che dimostrino di aver occupato, con contratto di lavoro subordinato o di lavoro flessibile, da almeno 6 mesi, uno o più soggetti che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale, presso enti pubbli |
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Art. 35 - Pubblicità termale1. L’autorizzazione alla pubblicità di carattere sanitario, avente ad oggetto le terme e gli stabilimenti termali nonché le acque curative e i prodotti da esse derivanti, limitatamente per quanto attiene alle cure termali, alle patolo |
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Art. 36 - Direzione sanitaria in più aziende termali1. La funzione di direttore sanitario può essere svolta in più aziende termali, ai sensi |
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Art. 37 - Dati rilevati e dati statistici1. I dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione di cui all’art. 7, comma 3, della Legge, sono trasmessi dal concessionario entro il 30 ottobre di ogni anno, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva. |
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Art. 38 - Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni1. Il Settore, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provved |
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Art. 39 - Parchi delle acque minerali1. Risultano costituiti i Parchi delle acque minerali, di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 8/2009, per i quali |
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Art. 40 - Modulistica1. Gli schemi e gli allegati al presente regolamento, per intervenute disposizioni di legg |
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CAPO VI - CONSULTA |
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Art. 41 - Finalità1. La Consulta degli Enti Locali e dei concessionari, di cui all’art. 46 della Legge (di |
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Art. 42 - Compiti1. La Consulta esprime pareri e formula indirizzi e proposte sulla programmazione regionale di settore, sulle attività di ricerca e sugli inte |
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Art. 43 - Composizione1. La Consulta è presieduta dall’Assessore alle Acque minerali e termali ed è composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei seguenti Comuni, nei cui territori sono attive concessioni idrotermominerali e che al momen |
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Art. 44 - Funzionamento1. La Consulta ha sede presso l’Assessorato alle Acque minerali e termali. 2. La Consulta è presieduta dall’Assessore alle Acque minerali e termali. |
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Art. 45 - Convocazioni1. La Consulta è convocata dall’Assessore alle Acque minerali e termali, mediante avviso scritto, recante l’elenco d |
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Art. 46 - Nomina1. La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nelle persone dei Sindaci p.t. dei Comuni interessati o dei rappresentanti all |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 47 - Pubblicità ed entrata in vigore1. Il presente regolamento ed i relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale |
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Allegato A - Istanza per il rilascio del permesso di ricercaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Istanza di ampliamento/riduzione del permesso di ricercaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Istanza di proroga del permesso di ricercaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Istanza di trasferimento del permesso di ricercaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Istanza per il rilascio della concessioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E1 - Istanza per il rilascio della concessione |
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Allegato F - Istanza di ampliamento/riduzione della concessioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato G - Istanza per il rinnovo della concessioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato G1 - Istanza per il rinnovo della concessione |
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Allegato H - Istanza per il rinnovo della concessione con procedura semplificataParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato I - Istanza di trasferimento della concessioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato L - Istanza di autorizzazione per le utilizzazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato M - Istanza di autorizzazione alla stipula di contratti di somministrazione a terzi fruitoriParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato N - Disciplinare di chiusura mineraria dell’opera di captazione - L.R. 29 luglio 2008, n. 8, e ss.mm.ii. – Art. 30, comma 1, del regolamentoLa chiusura mineraria ha lo scopo di assicurare le condizioni di sicurezza del sito e di preservare l’integrità della falda acquifera sotterranea. Nel caso cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 30, comma 1, del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii., si provvede alla chiusura mineraria, che consiste nelle seguenti operazioni: 1. redazione del progetto di chiusura del/i pozzo/i; 2. rimozione delle pompe; |
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Allegato O - Istanza per l’immissione/remissione dei fluidi termali esausti nel sottosuoloParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato P1 2024 - Scheda dei dati rilevati dagli apparecchi di misura e dati statistici (acque minerali e di sorgente) |
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Allegato P2 2024 - Scheda dei dati rilevati dagli apparecchi di misura e dati statistici (acque termali) |
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24/12/2024
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