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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Emilia Romagna 28/12/2009, n. 2317
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- Deliberaz. G.R. 01/08/2016, n. 1238
- Deliberaz. G.R. 13/12/2016, n. 2218
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamato: - l’art. 14, comma 4, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, che stabilisce che la Regione, al fine di garantire l’efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli enti locali stessi; - l’art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, recante “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, che prevede che il sistema informativo regionale (SIR), costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all’esercizio delle funzioni della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale, venga strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione; Premesso che: |
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4. Criteri per la valutazione dei risultati e dell’efficienza delle raccolte separate dei rifiuti urbani e speciali4.1 Premessa N1 La raccolta differenziata (RD) rappresenta una delle principali iniziative dirette a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Essa quindi non costituisce un obiettivo in sé, ma uno strumento attraverso il quale si possono riciclare e recuperare i materiali e/o l’energia dando attuazione alle linee di indirizzo della attuale normativa di settore. L’organizzazione delle attività di raccolta differenziata è posta in capo alla Provincia, che individua nel PPGR gli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere, articolati temporalmente ed eventualmente per sub-ambiti. Nonostante l’attuale quadro normativo sulla raccolta differenziata si presenti sufficientemente strutturato e articolato, si evidenziano tuttavia ancora alcuni aspetti su cui è opportuno fornire indicazioni e indirizzi. In particolare: 1) l’uso di una nomenclatura omogenea e condivisa che faciliti l’interscambio e la circolazione delle informazioni; 2) la definizione di un metodo standard per la valutazione dei risultati della raccolta differenziata; 3) la definizione di una procedura standard per la gestione dei flussi informativi 4) la definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. 4.2 Definizioni N1 L’art. 183, comma 1, lettera f del D.Lgs. n. 152/06, definisce la raccolta differenziata come “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”. Con questa terminologia viene pertanto individuata una specifica attività nell’ambito della gestione dei Rifiuti Urbani (RU). Con la dicitura “raccolta finalizzata”, introdotta all’art. 2, lettera d) del D.M. 05.02.1998, viene identificata la raccolta separata, effettuata dal servizio pubblico, di talune tipologie di Rifiuti Speciali (RS), anche pericolosi, al fine di ottenere frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, riciclaggio e recupero o allo smaltimento in impianti dedicati, viene identificata. 4.3 Criteri per la valutazione dei risultati delle raccolte separate N1 I risultati annuali delle raccolte differenziate e delle raccolte finalizzate costituiscono la base conoscitiva per la pianificazione provinciale e rappresentano lo strumento per la valutazione dell’efficacia delle iniziative attivate. Tali risultati devono pervenire alla Regione e alle Province mediante la compilazione da parte dei Comuni, o per essi l’ente gestore del servizio, dell’applicativo web ORSo (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). Le informazioni richieste sono quelle previste nell’Allegato 4. |
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Allegato 2 - Il sistema informativo regionale sui rifiuti1. Il sistema informativo regionale sui rifiuti 1.1 Premessa Il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti (S.I.R.R.) attualmente è costituito da 3 archivi gestiti attraverso altrettanti software. Essi sono: - Archivio delle dichiarazioni M.U.D.; - Archivio degli impianti in regime di autorizzazione ordinaria e semplificata; - Archivio dei rendiconti comunali della raccolta differenziata. Le caratteristiche dei dati in essi contenuti e le principali funzionalità dei software di gestione sono di seguito elencati. Archivio delle Dichiarazioni M.U.D. (L. 70/94) L’archivio contiene le Dichiarazioni M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) presentate dai Soggetti obbligati a partire dal 1995. Viene gestito attraverso un software realizzato in Access denominato “EcoMUD2000”, aggiornato annualmente, mediante l’implementazione delle dichiarazioni fornite dalle Camere di Commercio. La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (presso ARPA CTR gestione integrata dei rifiuti) ai sensi dell’art 189 del D.Lgs 152/06 elabora a fini statistici le dichiarazioni MUD per il |
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Allegato 4 - Contenuti e modalità di compilazione dell’applicativo informatico denominato o.r.so relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani1. Premessa I dati e la documentazione raccolti attraverso l’applicativo web O.R.So. consentono la contabilizzazione, l’elaborazione statistica e l’analisi della produzione e delle modalità di gestione dei rifiuti urbani a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione della Regione e delle Province. L’accesso può avvenire come compilatore (i Comuni, o per essi il Gestore del servizio, ed i Gestori degli impianti) o come amministratore (Regione o Provincia/Osservatori Provinciali Rifiuti) in funzione delle specifiche competenze del soggetto. I dati sono organizzati in base ad una struttura ad albero e articolati in tre moduli principali: - Scheda Comune; - Scheda Gestore; - Area Amministrazione. L’area Amministrazione regola il funzionamento generale dell’applicativo, viene utilizzato con diversi livelli di permessi da amministratori regionali e provinciali che in relazione alle loro competenze, già specificate nel capitolo 4, gestiscono le informazioni inserite nelle schede Comuni e Gestori. 2. Contenuti e modalità di compilazione 2.1 Scheda comune L’applicativo è accessibile digitando l’indirizzo http:/weborso.arpalombardia.it/default.asp?area=c Il Manuale d’utilizzo dell’applicativo è disponibile nel menù “Servizio>Forum”, o si può scaricare dal portale della Regione Emilia-Romagna o dal portale di ARPA. L’inserimento dei dati richiesti nella scheda comune spetta, come già precisato nel capitolo 4 ai COMUNI o per essi al Gestore del servizio. L’accesso all’applicativo è protetto e riservato tramite l’inserimento di una username (corrispondente al nome del Comune) e di una specifica password (prima password) per l’inserimento, modifica o lettura dei dati. Ai fini dell’attestazione del completezza e della veridicità dei dati inseriti, sono comunque specificatamente responsabili i COMUNI stessi (o per essi il Gestore dei servizi), ai quali è inviata anche una password di chiusura e convalida (seconda password) da utilizzare solo ed esclusivamente a completamento dell’inserimento dei dati entro le scadenze indicate in delibera. Successivamente alla chiusura definitiva della scheda, i Comuni non possono più modificare i dati, se non in casi eccezionali e su specifica richiesta motivata da effettuarsi alla Provincia/Osservatorio provinciale di riferimento. Scelta dei rifiuti e individuazione del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) In via generale, si ricorda che l’individuazione del codice da attribuire ad un rifiuto spetta al produttore stesso e deve seguire le indicazioni di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 e all’introduzione dell’allegato D della parte quarta del medesimo Decreto, che riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). In tabella 1 si riporta l’elenco dei codici da utilizzare per l’inserimento dei dati nell’applicativo O.R.So; tale elenco è da intendersi non esaustivo e può essere integrato con l’aggiunta di ulteriori frazioni oggetto di raccolta differenziata. Si sottolinea che, ai fini della compilazione della scheda comuni, i rifiuti sono individuati da una frazione merceologica + un codice CER (ad esempio: Rifiuti urbani non differenziati - 200301; Carta e cartone - 200101; Imballaggi in Plastica - 150102; Plastica - 200139, ecc.) definiti a livello di amministratori del sistema. La scelta dei rifiuti da inserire nella scheda deve essere fatta prioritariamente individuando la frazione merceologica (rifiuti urbani non differenziati, spazzamento strade, carta e cartone, alluminio, verde, ecc.) e successivamente scegliendo lo/gli specifico/i codice/i CER utilizzato nei documenti contabili (formulari e registri); è importante che venga rispettata questa procedura poiché spesso il solo codice CER non consente di individuare specificatamente il rifiuto. Nel caso nessuna delle proposte corrisponda alla necessità (codice CER particolare o necessità di “duplicazione” di un rifiuto) è possibile introdurne uno. In tal caso, oltre al nome e al codice CER, è fondamentale specificare sinteticamente anche la natura chimico-fisica e la provenienza del rifiuto, in modo da consentire le operazioni di validazione del rifiuto (se ammetterlo cioè come rifiuto urbano secondo le finalità della raccolta dati). Tabella 1
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