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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Trentino Alto Adige 19/04/2007, n. 6/L
D. Pres.R. Trentino Alto Adige 19/04/2007, n. 6/L
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- D. Pres. R. 04/12/2019, n. 101
- D. Pres. R. 01/08/2008, n. 8/L
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[Premessa]IL PRESIDENTE |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 14 AGOSTO 1999, N. 4 |
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CAPO I - DISPOSIZIONE GENERALE |
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Art. 1 - Introduzione1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, sulla informatizzazione del libro fondiario. |
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CAPO II - DISPOSIZIONI SUL GIORNALE TAVOLARE |
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Art. 2 - Domande ed atti tavolari1. Tutte le domande tavolari e gli atti aventi per oggetto iscrizioni da effettuarsi nei libri maestri devono essere registrate in un giornale informatizzato da tenersi presso l’Ufficio del Libro fondiario. La gestione del giornale tavolare avviene con il caricamento manuale o automatico delle indicazioni nella banca dati prevista nell’articolo 2) della legge di informatizzazione. 2. Ciascuna domanda, o atto, presentati a mani del direttore o di un suo delegato o a mezzo trasmissione telematica, sono muniti in via automatica, di un contrassegno indicante l’ufficio, il giorno e l’orario di presentazione nonché di un contrassegn |
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Art. 2-bis - Domande telematiche1. Tutte le domande tavolari e gli atti aventi per oggetto iscrizioni da effe |
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Art. 3 - Giornale tavolare1. Il giornale tavolare, tenuto in via informatica, contiene i seguenti dati: a) numero progressivo annuale; b) data di presentazione della domanda o dell’atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi nel Libro fondiario; c) cognome e nome di almeno un |
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CAPO III - PERTRATTAZIONE DELLE DOMANDE TAVOLARI E RAPPORTI D’UFFICIO |
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Art. 4 - Confronto tavolare1. Effettuata la registrazione nel giornale tavolare, la domanda tavolare o l’atto deve essere confrontato con lo stato tavolare. 2. In seguito il conservatore sostituisce il “piombo provvisorio” con il piombo previsto nell |
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Art. 5 - Invio al giudice tavolare1. Le domande, i relativi allegati ed il decreto tavolare predisposto, terminate le o |
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Art. 6 - Evasione delle domande1. L’addetto al giornale tavolare, non appena in possesso del provvedimento del |
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Art. 7 - Esecuzione delle iscrizioni1. Le iscrizioni devono essere effettuate in conformità al decreto tavolare e secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. 2. La |
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Art. 8 - Attestazione dell’esecuzione1. Effettuate le iscrizioni tavolari, ne sarà certificata l’esecuzione in calce al decreto tavolare, mediante |
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Art. 9 - Notifica dei decreti tavolati1. Dopo gli adempimenti di cui agli articoli 7) e 8), i decreti tavolari devono essere notificati al |
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Art. 10 - Rapporto d’ufficio1. Ogni volta che si manifesta la necessità di operare iscrizioni d’uffi |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO E SUL CARICAMENTO |
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Art. 11 - Forma e contenuto delle iscrizioni1. Ad ogni iscrizione deve essere anteposta la data di presentazione della domanda ed il numero di giornale tavolare, comprensivo della numerazione prevista dall’articolo 7), comma 1) della legge di informatizzazione. 2. Nelle iscrizioni da effettuare nella stessa partita riguardanti tutte le domande pervenute contemporaneamente, si indica la contemporaneità di grado, il numero di giornale tavolare e l’anno di presentazione di tutte le domande pervenute contemporaneamente. 3. Le iscrizioni, ad eccezione di quelle connesse, devono contenere l’esatta indicazione tavolare dell’immobile o del diritto che ne costituisce l’oggetto. 4. Alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate, delle prenotazioni non giustificate, delle iscrizioni di cui agli articoli 47), 49), 50) e 57) della legge tavolare, delle iscrizioni eseguite in difformità al tenore del decreto tavolare di cui all’articolo 104) della legge tavolare, delle iscrizioni di escorporazione o incorporazione nonché delle annotazioni, delle evidenze e delle eventuali ulteriori iscrizioni, la cui cancellazione non debba essere fatta mediante intavolazione o prenotazione, si provvede con evidenza di cancellazione. In quanto non sia da effettuare in forma diversa, la rettifica dell’iscrizione avviene con evidenza. |
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Art. 12 - Escorporazioni ed incorporazioni di immobili nell’ambito di uffici diversi1. L’incorporazione da parte dell’ufficio tavolate competente per l&rsquo |
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Art. 13 - Iscrizioni effettuate in modo automatico dal sistema1. Nel caso di escorporazione con trasporto di iscrizioni viene effettuata in via automatica una evidenza di trasporto. Salvo che per le iscrizioni del foglio degli aggravi, l’evidenza di trasporto viene trasportata nell’archivio delle iscrizioni cancellate. 2. In occasione della intavolazione del diritto di superficie in favore del proprietario pro tempore della particella superficiaria, il sistema effettua in modo automatico l’indicazione della partita del diritto di superficie e della durata del diritto stesso nella corrispondente partita della proprietà superficiaria. |
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Art. 14 - Iscrizioni supportate dal sistema1. Nel libro maestro l’iscrizione è riprodotta nel suo stato attuale. Le iscrizioni di modifica dei diritti tavolari, in quanto non rilevanti per la determinazione dello stato tavolare attuale, sono da inserire nell’archivio delle iscrizioni cancellate. |
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Art. 15 - Disposizione transitoria1. L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale rispettivamente di par |
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Art. 15 bis - Mancato o irregolare funzionamento del sistema1. Il mancato o irregolare funzionamento del sistema è accertato con provvedim |
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CAPO V - DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DEI DOCUMENTI |
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Art. 16 - Copie di documenti1. Gli atti, i documenti e le loro copie che vengono prodotti dalle parti e destinate |
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Art. 17 - Foglio di richiamo1. Non occorre produrre la copia di un documento per la collezione, se nella stessa e |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DI COPIE, ATTESTAZIONI ED ESTRATTI |
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Art. 18 - Rilascio di copie di atti1. Chiunque può chiedere copia di istanze, dei decreti tavolari e dei documenti. Dette copie, c |
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Art. 19 - Controllo e rilascio di copie, copie del libro maestro, di decreti tavolari e di certificazioni1. Le copie sono confrontate con l’originale o con la copia dell’atto esistente nella collezione dei documenti e quindi vengono dichiarate conformi dal conservatore o dall’aiutante tavolare superiore o dall’aiutante tavolare. 2. I decreti tavolari da notificare sono dichiarati conformi dal conservatore o dall’aiutante tavolate superiore. |
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Art. 20 - Indicazione della partita tavolare1. Nella richiesta di copie del libro maestro o attestazioni deve essere espressament |
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Art. 21 - Registro prenotazioni e rilascio copie del libro maestro, copie degli atti e decreti tavolari1. Per le richieste di copie di cui all’articolo 18), è tenuto in via informatica un apposito registro che riporta le seguenti indicazioni: numero progressivo, data di ordi |
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CAPO VII - PLANIMETRIE E RACCOLTA DELLE PLANIMETRIE DI EDIFICI DIVISI IN PORZIONI MATERIALI |
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Art. 22 - Tratteggio sulle planimetrie1. Le servitù che non gravano l’intera particella devono essere rapprese |
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Art. 23 - Raccolta delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali1. La raccolta delle planimetrie di cui al comma 3) dell’articolo 2) della legge di informatizzazione è ordinata per comune catastale e numero di partita tavolare. 2. Il Commissario redige un elenco delle planimetrie rilevante per lo stato tavolare al momento della conversione del libro fondiario, contenente l’indicazione del comune catastale, partita tavolare, numero di particella e l&rsquo |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI SUL CARICAMENTO E SULL’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI INFORMATIZZAZIONE |
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Art. 24 - Disposizioni sul caricamento1. Analogamente alla rettifica del foglio di proprietà, nelle iscrizioni ipotecarie viene inserita la denominazione dell’istituto creditore nella versione corrente al momento del caricamento. |
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Art. 25 - Disposizioni sul lavoro della commissione1. Il commissario redige un verbale sull’inizio e sulla conclusione dei lavori di caricamento. Al verbale di conclusione dei lavori vengono allegate le documentazioni richieste a pubblici uffici a sensi del punto 2b) dell’articolo 23) della legge di informatizzazione. 2. Per il caso di descrizioni complesse del contenuto di diritti reali risalenti alla fase di impianto del libro fondiario il commissario può effettuarne il caricamento ai sensi dell’articolo 5) della legge tavolare mediante il richiamo alle relative disposizioni del verbale di impianto. Su tale operato il commissario redige un verbale allegandovi una copia da lui autenticata della parte richiamata del verbale di impianto. |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 26 - Termine edittale1. Nella testata delle partite tavolari informatizzate viene reso evidente la decorre |
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Art. 27 - Disposizioni sui libri maestri posti fuori uso1. Nelle partite tavolari poste fuori uso, dalle quali sono state escorporate ai sens |
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Allegato A) ai sensi del comma 6) dell’articolo 4)Atto Atto di divisione Atto di donazione Certificato di eredità Certificato di legato Contratto DPR 20.1.1973, n. 115 |
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