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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.R. Piemonte 24/04/2006, n. 2/R
D.P.G.R. Piemonte 24/04/2006, n. 2/R
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Accesso ai documenti amministrativi)1. L’accesso ai documenti amministrativi, di cui all’articolo 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 R (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l’esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. |
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Art. 2 - (Rapporti tra pubbliche amministrazioni)1. All’acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento. 2. L’Amministrazione regiona |
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CAPO II - Modalità di esercizio del diritto di accesso |
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Art. 3 - (Istanza di accesso)1. L’istanza di accesso è rivolta direttamente all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all’Ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti. |
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Art. 4 - (Presentazione dell’istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente)1. Qualora l’istanza sia stata erroneamente presentata all’Amministrazione regionale, l&r |
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Art. 5 - (Termini del procedimento di accesso)1. Nel caso in cui l’istanza, presentata personalmente, sia completa e i documenti siano già disponibili, le verifiche e gli accertamenti di cui all’articolo 3, comma 4 N1 sull’accoglibilità della stessa vengono svolti immediatamente. Qualora non sorgono dubbi il responsabile de |
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Art. 6 - (Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l’accesso)1. L’identificazione del richiedente avviene secondo le modalità di cui al d.p.r. 445/20 |
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Art. 7 - (Attuazione del diritto di accesso)1. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente la documentazione garantendo la presenza, o |
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Art. 8 - (Archiviazione dei dati relativi all’accesso)1. Presso ogni direzione o struttura speciale è istituito un archivio che raccoglie la documen |
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CAPO III - Limiti all’esercizio del diritto di accesso |
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Art. 9 - (Esclusione dal diritto di accesso)1. Il diritto di accesso è escluso: a) per le categorie di documenti di cui all’articolo 10; |
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Art. 10 - (Categorie di documenti sottratti all’accesso)1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, sono sottratti all’accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l’accesso: a) fascicoli personali dei dipendenti dell’amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni perso |
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Art. 11 - (Tutela della riservatezza)1. L’amministrazione regionale consente l’accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatte salve le esigenze di tutela de |
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Art. 12 - (Diniego e limitazione del diritto di accesso)1. Il diniego all’accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente |
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Art. 13 - (Differimento del diritto di accesso)1. Il differimento dell’accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. |
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CAPO IV - (Modalità di rimborso) |
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Art. 14 - (Determinazione del rimborso)1. L’Amministrazione regionale determina ed aggiorna periodicamente l’entità dei rimborsi pe |
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Art. 15 - (Autenticazione ed imposta di bollo)1. Su espressa richiesta dell’interessato è rilasciata copia autenticata dell’atto o del documento. |
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