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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/03/2006, n. 5
L. R. Veneto 16/03/2006, n. 5
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[Premessa] |
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Art. 2 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 dopo la parola “p |
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Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 2 - Definizioni. |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 3 - Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali. 1. Ai fini della eligibilità a distretto un sistema produttivo locale è rilevante quando: a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: |
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Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 6 - Rappresentante del patto |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito: “Art. 7 - Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale. 1. La camera di |
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Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito: “Art. 8 - Procedure di ammissibilità. 1. Il patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale deve essere depositato dal |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: “d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta pe |
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 10 bis - Azioni a sostegno delle aggregazioni d’imprese. |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: |
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Art. 13 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 11 bis - Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa. |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 11 ter - Criterio |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 sono aggiunte, in fine, le parole: “o altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti;”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, dopo le parole “sviluppo precompetitivo” sono aggiunte le seguenti: “trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali”. 3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituita: “c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo: |
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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito: “Art. 13 - Destinatari. |
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Art. 18 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è inserito il seguente articolo: |
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Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”1. L'articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, é abrogato. |
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Art. 20 - Disposizioni transitorie per l’anno 20061. Per l’anno 2006 è consentita l’ammissione al riconoscimento a distretto produttivo, o a metadistretto, esclusivamente ai distretti produttivi riconosciuti nell’anno 2003, che intendono ricandidarsi, secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articol |
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