Circ.Ass.R. Sicilia 31/01/2006, n. 593 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR17426

Circ.Ass.R. Sicilia 31/01/2006, n. 593

Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005.
Scarica il pdf completo
34584 455332
[Premessa]



A seguito dell'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e della finanza e la Regione siciliana e, in particolare, l'art. 4 del predetto accordo, la Regione ha sottoscritto in data 12 luglio 2005 apposito Protocollo di legalità con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL.

Con tale Protocollo di legalità, che viene pubblicato sul sotto indicato sito internet dell'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente alla presente circolare, la Regione siciliana ha assunto, tra l'altro, impegno ad emanare direttive per l'inserimento nei bandi di gara delle c.d. "clausole di autotutela" indicate nello stesso Protocollo, che consentono l'applicazione di procedure non ancora previste dalla normativa sui lavori pubblici e non in contrasto con la stessa.

Come osservato n

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
34584 455333
Clausola di autotutela

1) Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a E 250.000, nei bandi e/disciplinari di gara è inserita la seguente clausola:

"La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. R Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto".

2) Nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è inserita la seguente clausola:

"oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Appalti e contratti pubblici

Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo
  • Appalti e contratti pubblici

Gli accordi quadro per i contratti pubblici [Codice 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici
  • Esecuzione dei lavori pubblici

L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco