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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.P.G.R. Piemonte 13/12/2005, n. 14861
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[Premessa]Il 7 luglio scorso è stata pubblicata sul B.U.R. n. 27 la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 R “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. La legge regionale in questione ha espressamente abrogato la precedente legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docume |
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I PRINCIPIL’articolo 1 integra i principi generali dell’azione amministrativa, già individuati dalla L.R. n. 27/1994, con quelli di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento e con quelli mutuati dalla normativa comunitaria. Inoltre prevede che l’Amministrazione regionale incentivi l’utilizzo della telematica per garantire una maggior efficienza sia nei confronti dei privati sia nei rapporti con le altre amministrazioni. Al principio della pubblicit& |
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOI capi II, III e IV riguardano più propriamente la disciplina del procedimento amministrativo. |
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I terminiCon l’art. 6 (Termini) si è raccordata la disciplina sul procedimento a quella sulla ripartizione delle competenze tra organi così come definita dalla L.R. 51/1997, riconducendo espressamente all’organo politico la competenza a stabilire i criteri per la definizione dei termini dei procedimenti amministrativi. |
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Il responsabile del procedimentoIl capo III, che delinea in particolare la figura e i compiti del responsabile del procedimento, è stato rivisto alla luce della disciplina dettata dalla legge regionale n. 51 del 1997. I principi dettati dalla legge regionale di organizzazione sono dunque la chiave di lettura degli articoli inseriti in questo Capo. L’art. 8 precisa che spetta all’organo politico, la Giunta o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, identificare ed assegnare i procedimenti alle singole strutture, sulla base di tutti gli atti che ne definiscono le funzioni, primo fra tutti la delibera di Consiglio regionale, n. 442-14210 del 30 settembre 1997 e s.m.i., che ha sancito le declaratorie delle Direzioni |
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La partecipazione al procedimentoComunicazione di avvio del procedimentoGli artt.13 e 14 ridefiniscono i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento introducendo nuovi elementi rispetto all’elenco della precedente l.r. 27/1994: - lettera e) i termini entro i quali presen |
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Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanzaL’art. 15 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) introduce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10bis della Legge 241/1990, una importante novità nell’iter dei procedimenti regionali ad istanza di parte (quali ad esempio i procedimenti di autorizzazione, nulla osta, ecc...). Innanzitutto, è necessario segnalare che tale disposizione non si applica alle procedure concorsuali (vedi ultimo capoverso del comma 1). Tale espressione va intesa nella sua più ampia accezione, ricomprendendo quindi tutte le procedure che implichino una valutazione comparativa, o comunque una selezione tra aspiranti, persone fisiche e giuridiche ( concorsi, gare, assegnazione di contributi, ecc...), per le quali l |
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LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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La Conferenza di serviziGli articoli (da 20 a 23) riguardano l’istituto della conferenza di servizi. |
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Il ricorso alla conferenzaL’articolo 20 definisce il ricorso alla conferenza di servizi. Il primo comma è dedicato alla conferenza dei servizi istruttoria alla quale si ricorre nel caso in cui sia opportuno acquisire tutti gli elementi valutativi necessari per procedere ad un compiuto esame della richiesta o del progetto, nonché di comporre tutti gli interessi di cui sono portatori i soggetti partecipanti. Dà luogo ad una decisione monostrutturata, non sindacabile sotto il profilo dell’opportunità, implicando una tipica scelta riservata all’amministrazione medesima |
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Il procedimentoI tempi e le singole fasi procedimentali sono individuate dall’art. 21 che, in parte, ha modificato la L. 241/90, per consentire a tutti i soggetti coinvolti una effettiva partecipazione alla conferenza, mettendoli nelle condizioni di esprimere,fino al momento conclusivo della medesima, la propria volontà con quel carattere di definitività che la finalità dell’istituto richiede. A tal fine, unitamente alla definizione dei tempi, viene stabilito al comma 1 l’onere in capo all’Amministrazione regionale procedente di trasmettere, fin da subito, ai soggetti tenuti ad esprimersi, la documentazione necessaria per l’espressione della loro volontà. Infatti si procede all’indizione della conferenza solo se, scaduti 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte dei soggetti che dovrebbero partecipare alla conferenza, tali soggetti non si siano espressi o abb |
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La partecipazione alle conferenzeL’art. 22 è dedicato alle modalità di partecipazione dell’Amministrazione regionale alle conferenze di servizi ed in particolare alle conferenze indette da altre Amministrazioni o soggetti. In applicazion |
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La conferenza interna di serviziL’art. 23, ai commi 1 e 2, prevede il ricorso alla conferenza interna dei servizi, qualora l’azione amministrativa di una struttura necessiti di coordinare le competenze affidate ad altre strutture regionali, al fine dell’adoz |
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Altre norme di semplificazioneGli artt. 24 (Accordi tra Amministrazioni pubbliche) e 25 (Pareri e valutazioni tecniche) riguardano altre forme finalizzate a rendere più rapida la conclusione dei procedimenti. Le formulazioni proposte non si discostano in maniera significativa dalla precedente disciplina previst |
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La dichiarazione di inizio attività e silenzio assensoL’art. 27 detta norme relativamente alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ed al silenzio assenso. L’articolo in esame riprende sostanzialmente i contenuti degli artt.19 e 20 della Legge 241/1990, nella sua nuova versione derivante dalle modificazioni apportate dalla recente Legge n. 80 del 2005, dall’altro ne rinvia l’applicazione ad un regolamento della Giunta regionale di individuazione dei casi disciplinati dalle nuove norme. Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti. |
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Allegatiomissis |
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