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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Dip.R. Liguria 16/11/2005, n. 2
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[Premessa]L’applicazione della legge |
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1. Requisiti in ordine alla preesistenza di locali sottotetto per l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2 della l.r. 24/2001Come noto il primo presupposto per l’applicazione della legge in questione è la preesistenza di un sottotetto come definito dal relativo articolo 1, comma 2. Detta legge non ha, peraltro, dettato limiti di altezza minima che i locali esistenti debbono possedere per poter essere qualificati come sottotetti, con conseguente applicabilità agli stessi del |
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2. Inapplicabilità della disciplina delle distanze tra costruzioni di cui all’articolo 9, comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968In via preliminare va evidenziato che la disciplina di cui all’articolo 9, comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968 R (che prescrive la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti da osservare nella realizzazione di nuovi edifici in zone diverse dai centri storici), opera in Liguria soltanto con riferimento agli S.U.G. assoggettati alla legislazione previgente rispetto alla l.r. n. 36/1997 e s. m. (legge urbanistica regionale), mentre detta disposizione non è più operante nei Comuni dotati di P.U.C., come risulta dall’articolo 88, comma 1, lettera a), n. 4 della citata l.r. 36/1997 che espressamente ne prevede la sostituzione, essendo la regolamentazione delle distanze tra costruzioni demandata al PUC che, nelle relative norme, |
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3. Derogabilità del parametro della superficie minima degli alloggi stabilito negli strumenti urbanistici generaliPremesso che le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali sulla superficie minima degli alloggi costituiscono parametri di natura urbanistica - che, come tali, sono derogabili dal Comune in sede di rilascio dei titoli edilizi in applicazione della l.r. n. 24/2001, stante la facoltà di deroga espressamente sancita nell’articolo 2, comma 1, e nell’articolo 4 della stessa legge -,rispetto alle indicazioni for |
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4. Facoltà dei Comuni di introdurre limitazioni e prescrizioni all’applicabilità della l.r. 24/2001 dopo il 05.03.2002Come è noto l’art. 7 della legge regionale in parola ha attribuito ai Comuni la facoltà di limitare l’applicazione della stessa legge e la sua portata derogatoria mediante apposita deliberazione comunale da adottarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Nella circolare esplicativa si è precisato che le scelte comunali assunte in applicazione di tale norma possono essere successivamente affinate anche alla luce dell’esper |
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