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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 08/04/2004, n. 8
L. R. Molise 08/04/2004, n. 8
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[Premessa] |
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TITOLO I |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Molise con la presente legge disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 R ed agli effetti dell |
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TITOLO II - CONSORZI |
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Art. 2 - (Natura giuridica)1. I Consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attivit&ag |
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Art. 3 - (Funzioni)1. I Consorzi hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti. 2. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; R dalla legge n. 317/1991; dalla legge 19 settembre 1993, n. 237; dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e dalle altre disposizioni concernenti i Consorzi. 3. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito delle aree industriali d |
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Art. 4 - (Statuto)1. Lo statuto disciplina l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio, nel rispetto della legislazione statale e regionale, e stabilisce in particolare: a) le modalità |
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"Art. 5 - (Organi)N1 1. Sono organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale: a) il Consiglio generale; b) il Comitato direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono disciplinati nei rispettivi statuti nel rispetto delle seguenti norme: a) il Consigl |
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Art. 6 - (Competenze del Consiglio regionale)1. Spetta al Consiglio regionale: |
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Art. 7 - (Competenze della Giunta regionale)1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei Consorzi nelle ipotesi di: a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del Consorzio; b) impossibilità degli orga |
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Art. 8 - (Competenze del Presidente della Giunta regionale)1. Il Presidente della Giunta regionale: |
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Art. 9 - (Programmi triennali di attività e di organizzazione)1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di grav |
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Art. 10 - (Gestione economico-finanziaria)1. I Consorzi informano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da: a) conferimenti effettuati dai |
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"Art. 11 - (Finanza e contabilità)N1 1. Sono atti fondamentali della gestione economico-finanziaria dei Consorzi: |
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Art. 12 - (Mutui garantiti dalla Regione)1. I Consorzi, sulla base dei progetti approvati dalla Giunta regionale ed alle condizioni da essa fi |
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Art. 13 - (Accelerazione delle procedure)1. Ai fini dello snellimento delle procedure, i Comuni i cui territori ricadono all'interno degli agglomerati industriali, |
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Art. 14 - (Piani regolatori consortili)1. I piani regolatori e le relative varianti hanno valenza di piani territoriali di coordinamento e sono adottati dal Consiglio generale ed approvati dal Consiglio regionale. Ai fini della redazione, dell'adozione e dell'approvazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, comma 1 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341. R |
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Art. 15 - (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazionie e delle infrastrutture)1. La Regione, le Province, i Comuni ed altri enti possono affidare ai Consorzi la manutenzione e l'e |
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TITOLO III - DISCIPLINA DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI |
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Art. 16 - (Finalità ed oggetto)l. La Regione Molise, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed, in particolare, di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento, disciplina le modalità di individuazione |
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Art. 17 - (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali)1. I sistemi produttivi locali ed i distretti industriali sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata su proposta della Giunta regionale. 2. L'individuazione, di cui al comma 1, è effettuata sulla base della rilevazione dei fattori demografici, sociali ed economici del territ |
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Art. 18 - (Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali)1. In ognuno dei sistemi produttivi locali/distretti industriali è costituito, sulla base di un accordo scritto, un comi |
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Art. 19 - (Programmi di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali)1. Il programma di sviluppo redatto dal comitato di distretto, di cui all'art. 18, comma 1, conterrà: a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari; |
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Art. 20 - (Conferenze di servizi)1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo sono indette specifiche con |
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Art. 21 - (Consorzi e società consortili tra le imprese operanti nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi)1. La Regione programma interventi, anche cofinanziati, a favore delle società consortili e dei consorzi, costitu |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 22 - (Disposizioni transitorie)1. Gli organi dei Consorzi industriali esistenti restano in carica anche per gli adempimenti che seguono: - entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi |
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Art. 23 - (Disposizioni finanziarie)1. Alla copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge si provvede annualmente con la le |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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