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L.R. Piemonte 26/06/2003, n. 11

Modifiche della L.R. 25.5.2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
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[Premessa]


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Art. 1 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

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Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

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Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, come modificato dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Finanziamenti)

1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

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Art. 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 è abrogato.

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