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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 14/04/2003, n. 7
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L.R. Piemonte 14/04/2003, n. 7
- L.R. 17/04/2020, n. 9
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Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 (Oggetto e finalità)1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale. 2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, |
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Art. 2 (Tipologia degli eventi)1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realtà socio-economica e territoriale. |
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Capo II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 3 (Modello territoriale)1. Il sistema regionale di protezione civile è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi. 2. Le attività previste per fronteggia |
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Art. 4 (Eventi straordinari)1. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' |
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Art. 5 (Organizzazione del sistema di protezione civile)1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace: a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, |
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Capo III - MODELLO DI INTERVENTO |
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Art. 6 (Modello preventivo)1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende: |
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Art. 7 (Pianificazione dell'emergenza)1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività |
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Art. 8 (Modello di soccorso)1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende: |
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Art. 9 (Modello di primo recupero)1. L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emerg |
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Art. 10 (Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)1. L'attività di prevenzione è espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'art |
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Capo IV - AUTORITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 11 (Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della provincia)1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile. 2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per frontegg |
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Art. 12 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, assume il coordinamento at |
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Capo V - COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 13 (Competenze dei comuni e delle province)1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del |
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Art. 14 (Competenze della Regione)1. La Regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/200 |
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Capo VI - ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 15 (Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile. |
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Art. 16 (Comitato regionale di protezione civile)1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione civile. 2. Il Comitato regionale è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, o suo deleg |
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Art. 17 (Unità di crisi regionale)1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 16, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell' unità di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta: |
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Art. 18 (Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici)1. La Regione, per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica. |
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Art. 19 (Coordinamento del volontariato)1. La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). 2. Al fin |
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Capo VII - FORMAZIONE E SERVIZI |
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Art. 20 (Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile |
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Art. 21 (Scuola di protezione civile)1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anch |
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Art. 22 (Informazioni di pubblica utilità)1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interes |
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Capo VIII - FINANZIAMENTI |
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Art. 23 (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonché delle attività formative, per il finanziamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonché dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spes |
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Capo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 24 (Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile)1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il |
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Art. 25 (Norma transitoria)1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sent |
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Capo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 26 (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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