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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 18/10/2002, n. 25
L.R. Molise 18/10/2002, n. 25
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge detta norme e dispone interventi per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente stesso, da parte di tutti i cittadini, con la massima autonomia possibile, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e s |
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Art. 2 - (Definizione di barriera architettonica e localizzativi)1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso autonom |
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Art. 3 - (Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie - Caratterizzazione dei mezzi di pubblico trasporto)1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone |
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Art. 4 - (Campo di applicazione)1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone. 2. In particolare, la disciplina normativa si applica: |
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Art. 5 - (Prescrizioni tecniche di attuazione)1. Al fine di specificare e di integrare la normativa vigente in materia, sono indicate nell'allegato |
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Art. 6 - (Competenze della Regione)1. I piani territoriali e urbanistici, i piani di settore nonché ogni programma operativo regionale sono redatti nel rispetto della presente legge. 2. Ai fini della adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, così come disposto dall'articolo 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione promuove il censimento degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche. A tal fine la Giunta regionale eroga i contributi di cui all'articolo 15. 3. Il censimento, di cui al precedente comma, è delegato ai Comuni ed ag |
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Art. 7 - (Competenze di Comuni, Province ed altri Enti)1. I Comuni singoli o associati, le Province e gli altri Enti locali, nell'ambito delle funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di approvazione del testo unico della legge ordinamento degli enti locali, devono ottemperare al disposto della presente legge nelle proprie attività di programmazione e di intervento sul territorio predisponendo altresì piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali e pluriennali, nonché attività di carattere informativo e di aggiornamento, con l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Il legge i loro strumenti urbanistici, generali e attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dall'articolo 1 della presente legge, come stabilito dal comma Il dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere da un anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrast |
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Art. 8 - (Elaborati tecnici)1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati, per garantire il rispetto delle pre |
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Art. 9 - (Verifiche)1. In attuazione dell'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del professionista abilitato che attesti la |
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Art. 10 - (Variazione della destinazione d'uso degli immobili)1. Ove il Comune intenda consentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la discip |
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Art. 11 - (Deroghe)1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifich |
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Art. 12 - (Sanzioni)1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente e del direttor |
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Art. 13 - (Trasporti)1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse e ai mezzi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, provinciale e comunale, secondo le previsioni dei successivi comuni. |
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Art. 14 - (Comitato tecnico-scientifico)1 È costituito il Comitato tecnico-scientifico permanente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con sede presso l'Assessorato all'Edilizia Residenziale. 2. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'Assessore regionale all'Edilizia Residenziale, si avvale delle competenti strutture regionali, ed è composto: a) un funzionario dell'Assessorato all |
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Art. 15 - (Interventi regionali per la redazione dei piani comunali)1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previste dall'articolo 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni per il sostegno, de |
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Art. 16 - (Norma finanziaria)1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2002 sono quantificati come segue: a) Euro 200.000 PER INTERVENTI |
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ALLEGATO - PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE |
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1. Contenuto dell'allegatoIl presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi: |
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2. Mobilità e sosta urbana |
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2.1 Aree e percorsi pedonaliSono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anc |
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2.1.1 PERCORSI PEDONALILarghezza minima m. 1,50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1 |
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2.1.2 RAMPELa pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse e precisamente: |
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2.1.3 ATTRAVERSAMENTI STRADALIStesse caratteristiche dei percorsi su marciapiede. |
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2.1.4 PAVIMENTAZIONILa pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, com |
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2.2 ParcheggiNelle aree di sosta e parcheggio, pubblico o privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. |
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3. Trasporti urbaniAl fine di pervenire ad un effettivo abbattimento del; le barriere architettoniche occorre considerar |
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3.1 Servizi di superficie:AUTOBUS |
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3.1.1 IL PERCORSO DI AVVICINAMENTOIl percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata &eg |
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3.1.2 ACCESSO AL VEICOLOL'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche dovr&agra |
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3.1.3 STAZIONAMENTO IN VETTURAAll'interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedite cap |
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3.2 Informazioni agli utentiLe indicazioni interne ed esterne alle stazioni nonché le diciture sulle piantane di fermata e |
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4. Trasporti extraurbani |
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4.1 Ferrovie ed autolineeSui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere ri |
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4.2 Trasporti speciali:FERROVIE A CREMAGLIERA - FUNIVIE - FUNICOLARINei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e fun |
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5. Costruzioni edilizie:Prescrizioni generaliAl fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate nell'art. 4 della legge, alle lettere: |
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5.1 AccessiPer agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere degli spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante |
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5.2 Percorsi interni orizzontali:PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE - CORRIDOI - PASSAGGILo spostamento all'interno della costruzione dei percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, d |
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5.3 Percorsi interni verticali:SCALE - RAMPE - ASCENSORI - IMPIANTI SPECIALI |
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5.3.1 SCALELe scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo. La pendenza deve essere costante e le rampe devono |
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5.3.2 RAMPEL'integrazione dei collocamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o r |
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5.3.3 ASCENSORIPer garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionali alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero di fermate. Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'asc |
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5.3.4 PEDANE ELEVATRICI E PIATTAFORME MOBILINegli interventi su edifici esistenti con, meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subo |
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5.4 Locali igieniciIn tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedi |
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5.5 PavimentiI pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuaz |
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5.6 Infissi:PORTE FINESTRE PARAPETTIAl fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di |
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5.7 Attrezzature di uso comune:APPARECCHI ELETTRICI - CASSETTE PER LA CORRISPONDENZAGli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando; i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, pre |
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6. Costruzioni edilizie:PRESCRIZIONI SPECIFICHE |
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6.1 Edilizia abitativa:ALLOGGIOGli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo di cui all'art. 4 della legge, devono sempre |
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6.1.1 VISITABILITÀPer garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano r |
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6.1.2 ADATTABILITÀGli alloggi si dicono adattabili, quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alla necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime presc |
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6.2 Edilizia socialeGli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assi |
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6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoliAl fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite c |
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6.4 Locali pubbliciAll'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in |
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6.5 StazioniPer i trasporti pubblici di persone, di competenza regionale, provinciale o comunale, deve sempre ess |
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6.6 Mense e servizi dei luoghi pubblici e privatiMense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agl |
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7. Attrezzature pubblicheAl fine di consentire che le attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da person |
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