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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 10/05/2002, n. 7
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni finanziarie |
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CAPO V - Disposizioni in materia di Enti Locali |
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Art. 22 - (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 01.06.1999, n. 36)1. All'art. 3, comma 1, lett. d), della L.R. 1.06.1999, n. 36 concernente "Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti Locali e degli archivi di interesse storico dei privati" dopo le parole:" D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409" sono aggiunte le seguenti:" approvazione del progetto e previsione della quota di spesa nel bilancio annuale di riferimento". 2. Il 1° comma dell'art. 5 della L.R. |
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CAPO VIII - Disposizione in materia di opere pubbliche e urbanistica |
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Art. 25 - (Interventi a sostegno della fascia costiera)1. La Regione Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi dei Comuni sui tratti di costa di rispettiva competenza. 2. La Regione a tal fine favorisce i seguenti interventi: a) opere foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche; b) interventi di sistemazione, opere idrauliche e di difesa; |
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Art. 26 - (Proroga di termini)1. I termini di cui all'articolo 28 della L. R. 21.07.1999, n. 44 concernente "Norme per il riordino |
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Art. 27 - (Sistema archeologico regionale)1. La Regione Abruzzo, in attuazione del D.lgs. 29.10.1999, n. 490, R recante norme sui beni paesaggistici e ambientali, sottoscrive un protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo al fine di inquadrare in un programma organico ed operativo tutte le attività di rispettiva competenza per la tutela e valorizzazione del bene archeologico - paesistico, mettendo a disposizione risorse umane, op |
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Art. 42 - (Urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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