a) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente Titolo V-bis:
"Titolo V-bis - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALE
Art. 24-bis - (Carta naturalistica della Lombardia)
1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l'integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali.
2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato "Carta naturalistica della Lombardia", in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.
Art. 24-ter - (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario)
1. La Regione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, con deliberazioni della Giunta regionale, le necessarie misure e modalità per:
a) la definizione della rete ecologica europea "Natura 2000";
b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l'attuazione di opere di conservazione e ripristino;
c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;
d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione;
e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea con la rete ecologica europea "Natura 2000";
b) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25-bis:
"Art. 25-bis - (Attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale)
1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale volte a promuovere:
a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;
b) attività di tipo didattico - sperimentale in ambito scolastico;
c) lo sviluppo delle attività nei Centri delle aree regionali protette e nei Centri regionali di educazione ambientale;
d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica e l'orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.
3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico - operativa in materia:
a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l’educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;
b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.".
a) il comma 76 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.";
b) la lettera b) del comma 78 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;";
c) il comma 86 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da:
a) un numero di esperti non superiore a nove per le