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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 23/11/2001, n. 19
L. R. Lombardia 23/11/2001, n. 19
- L.R. 24/03/2004, n. 5
- L.R. 25/01/2018, n. 5
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Articolo 1 - (Oggetto)1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle funzioni ineren |
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Articolo 3 - (Nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti)1. Il gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, presenta alla Giunta regionale, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6 del decreto medesimo, un rapporto preliminare di sicurezza, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione. I contenuti del suddetto rapporto sono definiti nell'allegato 1 della presente l |
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Articolo 4 - (Rapporto di sicurezza)1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 3 e parte 2, colonna 3 del d.lgs. 334/1999, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, individuate ai sensi del d.m. 9 agosto 2000, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 2. In a |
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Articolo 5 - (Scheda di valutazione tecnica)1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, ed inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell'allegato stesso, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto a inoltrare alla Giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione, nell'amb |
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Articolo 6 - (Svolgimento dell'istruttoria)1. Per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'art. 4, la direzione generale competente si avvale del supporto di un comitato denominato Comitato Valutazione Rischi (CVR), costituito con decreto del direttore generale cui partecipano esperti esterni. Il CVR è presieduto dal dirigente competente e composto da cinque esperti in materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante di cui: a) due designati dal di |
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Articolo 7 - (Attività di controllo)1. L'attività di controllo è esercitata dall'ARPA congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e comporta, in particolare, lo svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione d |
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"Art. 7 bis - (Elenco degli istituti di certificazione SGS)[NI=1]1. Ai fini della attività di certificazione di cui agli articoli 4, comm |
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Articolo 8 - (Competenze delle province)1. I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/1999 inoltrano alla provincia territorialmente competente, nonché in copia alla Giunta regionale ed al comune co |
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Articolo 9 - (Sanzioni)1. Oltre a quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 334/1999, si applicano le seguenti sanzioni: |
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Articolo 11 - (Norma finanziaria)1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 10, co |
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Allegato 1 - Rapporto preliminare di sicurezzaIl rapporto preliminare di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni minime, atte a consentire la verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento: 1. Dati identificativi dell'azienda. 2. Dati identificativi dello stabilimento. |
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Allegato 2 - Rapporto di sicurezza e scheda di valutazione tecnicaIl rapporto di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni, atte a consentire la verifica delle condizioni generali di sicurezza della installazione e l'autorizzazione all'esercizio incondizionata o soggetta a specifiche prescrizioni: 1. Dati identificativi dell'azienda. 2. Dati identificativi dello stabilimento. 3. Descrizione del sito e dell'area circostante fino alla distanza di 2.000 metri. 4. Elenco degli obiettivi vulnerabili presenti nell'area circostante (edifici residenziali, scuole, ospedali, strade, ecc.). |
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Allegato 3 - Criteri per riconoscimento istituti di certificazione SGS1. Essere un istituto senza fini di lucro. 2. Possedere documentata esperienza, di almeno 1 anno, nel settore della sicurezza degl |
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26/11/2024
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