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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 03/08/2001, n. 18
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- L.R. 28/12/2007, n. 26
- L.R. 06/02/2003, n. 2
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TITOLO I - Finalità e competenze |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambien |
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Art. 2 - (Oggetto)1. Costituiscono oggetto della presente legge: a) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche previste dalle vigenti normative per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995; b) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni adottano i piani di risaname |
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Art. 3 - (Competenze amministrative della Regione)1. Sono di competenza della Regione: a) l'adozione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di seguito denominato piano regionale, sulla base delle proposte delle province e la defin |
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Art. 4 - (Competenze delle province)1. Sono di competenza delle province: a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera d); |
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Art. 5 - (Competenze dei comuni)1. Sono di competenza dei comuni: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche; b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali; d) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte l |
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Art. 6 - (Vigilanza e controllo)1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo avvalendosi dell'ARPA. |
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TITOLO II - Classificazione in zone acustiche del territorio comunale |
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Art. 7 - (Criteri generali)1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base: a) delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati e dell'effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione topografica esistente, in modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso la riunificazione di quelle zone che siano acusticamente omogenee; |
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Art. 8 - (Classe I)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la classe I comprende le aree particolarmente protette, indicate nell'allegato A, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. In particolare rientrano nella classe I le aree naturali protette, le aree umide e le zone selvagge. |
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Art. 9 - (Classe II, III e IV)1. Le classi II, III e IV comprendono aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto ed aree di intensa attività umana indicate nell'allegato A. 2. Per l'individuazione delle aree di classe II, III e IV, oltre ai criteri di cui all'articolo 7, comma 1, si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) la densità di popolazione ed abitativa; b) la densità di esercizi commerciali e di uffici; |
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Art. 10 - (Classe V e VI)1. Le classi V e VI comprendono, rispettivamente, le aree prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali indicate nell'al |
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Art. 11 - (Classificazione della rete viaria)1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della l. 447/1995 e dal comma 2 del presente articolo, in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e comunque le strade con traffico int |
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Art. 12 - (Procedure per la classificazione in zone acustiche dei territori comunali)1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7. 2. La proposta preliminare è trasmessa alla Regione, alla provincia ed ai comuni confinanti ed è depositata, per sessanta giorni, presso l |
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TITOLO III - Pianificazione regionale e comunale e delle imprese |
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Art. 13 - (Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, adotta il piano regionale secondo le modalità indicate dall'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale d |
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Art. 14 - (Criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico)1. Nei casi indicati dall'articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e con le modalità ivi previste, i comuni adottano i piani comunali, redatti da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 20, tenendo conto dei seguenti |
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Art. 15 - (Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico)1. I piani comunali prevedono: a) l'individuazione della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli acustici da raggiungere; b) i soggetti cui compete l'intervento; c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento ambientale; |
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Art. 16 - (Relazione biennale sullo stato acustico)1. I comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti adottano una relazione biennale sullo stato acustico dei rispettivi |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 17 - (Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee)1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi. 2. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze |
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Art. 18 - (Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo)1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'articolo 8, comma 2, della l. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati: a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT; b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna; |
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Art. 19 - (Valutazione previsionale del clima acustico)1. Per quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995, in relazione alla valutazione previsionale del clima acustico, si definisce come clima acustico l'insieme degli e |
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Art. 20 - (Tecnico competente)1. È definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla l. 447/1995 nonché dalla presente legge. 2. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l'elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i sogge |
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Art. 21 - (Potere sostitutivo)1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresa l'adozione dei pi |
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Art. 22 - (Sanzioni amministrative)1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle province ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) ed all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), le funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della l. 447/19 |
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Art. 23 - (Disposizioni finanziarie)1. Per le finalità di cui alla presente legge sono concessi contributi ai comuni secondo le priorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. A tal fine sono istituiti, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo n |
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Art. 23-bis - (Contributi agli enti locali)1. Al fine di incentivare i comuni del Lazio ad intervenire tempesti |
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Art. 24 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 14/1999, |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie |
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Art. 26 - (Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995)1. Tutte le imprese interessate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui all'articolo 12, comma 5, presentano al comune un progetto di risanamento che contiene: a) l'indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT; b) l'indicazione |
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Art. 27 - (Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale)1. In sede di prima applicazione, i comuni adottano la classificazione in zone acustiche del territorio comunale secondo le procedure di cui all'articolo 12, entro la data del 31 dicembre 2014 N4. 2. Le classificazioni in zone acustiche d |
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Art. 28 - (Riconoscimento dei tecnici competenti)1. Fino alla data di esecutività della deliberazione prevista dall'articolo 20, comma 3, continua a produrre effetti la deliberazio |
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Art. 29 - (Disposizioni transitorie per attività rumorose già in esercizio)1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo ape |
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ALLEGATO A
TABELLA A - Classificazione del territorio comunale
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ALLEGATO B
1. Criteri per la visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale.
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ALLEGATO CPunteggio per la valutazione delle priorità per gli interventi del piano di risanamento acustico a + b+ c a - Peso della tipologia della zona acustica interessata al piano di risanamento in relazione al numero di abitanti che si giovano degli interventi del piano medesimo
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