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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 09/05/2001, n. 15
L.R. Emilia Romagna 09/05/2001, n. 15
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Classificazione acustica)1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee. 2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti |
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Art. 3 - (Procedura per l'approvazione della classificazione acustica)1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2. |
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Art. 4 - (Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici)1. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica |
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Art. 5 - (Piani comunali di risanamento acustico)1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora: a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio; |
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Art. 6 - (Relazione sullo stato acustico del territorio)1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i Comuni con popolazione superiore a |
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Art. 7 - (Interventi di risanamento acustico)1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riform |
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Art. 8 - (Risanamento infrastrutture di trasporto)1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 R e in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri |
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Art. 9 - (Piano di risanamento delle imprese)1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modali |
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di impatto acustico)1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995. 2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della Legge |
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Art. 11 - (Autorizzazioni per particolari attività)1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobi |
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Art. 13 - (Ordinanze contingibili e urgenti)1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente |
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Art. 14 - (Potere sostitutivo)1. In caso di persistente inattività degli enti locali nell'esercizio delle funzioni disciplin |
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Art. 15 - (Controlli)1. Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti |
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Art. 16 - (Sanzioni)1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) pagamento di una somma da lire 1.000.000 (pa |
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Art. 17 - (Norma transitoria)1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 R sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma |
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