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L. R. Puglia 11/12/2000, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale. (Gli articoli 13 e 14 sono stati abrogati alla L.R. del 01/08/2003 n. 11).
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/05/2001, n. 14
- L.R. 01/08/2003, n. 11
- L.R. 15/11/2007, n. 34
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DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

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TITOLO I - ARTIGIANATO
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

1. Nella materia dell’artigianato, così come definita dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:

a) la predisposizione del programma regionale di sviluppo e sostegno dell’artigianato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, le

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Art. 3 - (Convenzioni)

1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese artigiane attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.

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Art. 4 - (Funzioni degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni di gestione e di amministrazione concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati produttivi.

2. È delegata alle Province la gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell’artigianato tradizionale.

3. Le Province possono predisporre ogni triennio un progetto di s

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TITOLO II - INDUSTRIA
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Art. 5 - (Funzioni della Regione)

1. Nella materia dell’industria, come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.

2. Segnatamente, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate, nonché i rapporti istituzionali con l’Unione europea;

c) la programmazione e l’individuazione delle forme di attuazione di speci

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Art. 6 - (Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi sempl

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Art. 7 - (Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

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Art. 8 - (Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il

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Art. 9 - (Sportello unico per le attività produttive)

1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, ces

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Art. 10 - (Piano regionale di sviluppo)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998, approva il piano regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive. La Giunta può approvare aggiornamenti parziali dello stesso piano.

2. La Giunta regionale predispone il piano regionale, sentito il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 10 e previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Il piano regionale riguarda l’insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti dal

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Art. 11 - (Convenzioni)

1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate, in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle i

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TITOLO III - COMMERCIO
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Art. 12 - (Funzioni della Regione e dei Comuni)

1. Nella materia delle fiere e dei mercati, come definita dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione esercita le funzioni non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni

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Art. 13 - (Funzioni della Regione)

N1

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Art. 14 - (Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

N2

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Art.15 - (Fondo unico regionale)

1. È istituito il fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiran

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TITOLO IV - TURISMO
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Art. 16 - (Funzioni della Regione)

N3

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Art. 17 - (Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - sono delegate le funzioni amministrative in materia di:

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TITOLO V - SPORT
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Art. 18 - (Funzioni della Regione)

1. In materia di sport - oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - sono riservate alla Regione le funzioni relative all’elaborazione dei programmi di cui all’articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

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TITOLO VI - BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
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Art. 19 - (Funzioni della Regione)

1. Con riferimento alle attività di tutela, di gestione, di valorizzazione e di promozione – come rispettivamente definite dall’articolo 148, lettere c), d), e), g), del decreto legislativo n.112 del 1998 - dei beni culturali e delle attività culturali, come rispettivamente definiti dalle lettere a) ed f) del citato articolo dello stesso decreto legislativo nei campi d’intervento relativi al patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà, sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

a) la conservazione, in concorso con lo Stato e gli enti locali interessati, dei be

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Art. 20 - (Funzioni delle Province)

1. Oltre alle funzioni già esercitate dalla Province secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato alle Province l’esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e i Comuni interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito te

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Art. 21 - (Funzioni dei Comuni)

1. Oltre alle funzioni già esercitate dai Comuni secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ai Comuni l’esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

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Art. 22 - (Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

1. La Commissione per i beni e le attività culturali istituita dall’articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è la sede permanente per l’armonizzazione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti ivi rappresentati per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività, con riguar

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