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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 28/02/2000, n. 16
L.R. Piemonte 28/02/2000, n. 16
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[Premessa] |
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Capo I. - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione Piemonte, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività econ |
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Art. 2. - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitan |
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Capo II - ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE |
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Art. 3. - (Forme associative per lo sviluppo della collina),1. Per conseguire le finalità della presente legge i Comuni operano mediante le forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa comuni |
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Art. 4. - (Comitato regionale per lo sviluppo della collina)1. È istituito il Comitato regionale per lo sviluppo della collina di seguito denominato "Comitato" con il compito di: a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari |
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Art. 5. - (Fondo regionale per la collina)1. È istituito il fondo regionale, per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dall'entrata in vigore della presente legge: N1 "a) una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nell'esercizio precedente a titolo di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano;" b |
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Art. 6. - (Convenzione tra Regione ed istituti di credito)1. La Regione, per una più efficace attuazione della presente legge, promuove apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con gli istituti |
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Art. 7. - (Programmazione degli interventi)1. Entro un anno dalla loro costituzione, le Comunità collinari adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito denominato "piano". 2. Il piano è costituito da: a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le risorse finanziarie disponibili |
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Art. 8. - (Esercizio associato di funzioni)1. Ai sensi del Capo VIII della l. 142/1990 come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), le Comunità collinari possono organizzare l'esercizio associato di funzioni comunali nonché la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano di affidare loro con opportuna delega, con particolare riguardo ai seguenti settori: |
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Capo III. - POLITICHE PER IL TERRITORIO |
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Art. 9. - (Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)1. Le Comunità collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuov |
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Art. 10. - (Piccole opere di manutenzione ambientale)1. Le Comunità collinari possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell |
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Art. 11 - (Valorizzazione del patrimonio forestale)1. Le Comunità collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. Le Comunità collinari perseguono tali finalità agendo attraverso: |
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Art. 12. - (Interventi per il sostegno di colture non tradizionali)1. Al fine di favorire l'adozione, l'introduzione e lo sviluppo di colture non tradizionali erbacee, |
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Art. 13. - (Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari)1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, le Comunità collinari possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica. |
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Art. 14. - (Trasporti)1. Per i Comuni collinari con meno di 5 mila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità collinari, su delega dei Comuni, provvedono ad |
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Capo IV. - INTERVENTI PER L'ECONOMIA |
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Art. 15. - (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola nonché le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari, la Regione concede, tramite le Comunit&ag |
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Art. 16. - (Prodotti tipici)1. Le Comunità collinari possono assumere, d'intesa con i produttori e le loro categorie e con le cooperative, iniziative allo scopo di: |
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Art. 17. - (Sostegno alle imprese)1. Le Comunità, collinari, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 e delle procedu |
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Art. 18. - (Incentivi per l'occupazione)1. Le Comunità collinari concedono, con le procedure dell'articolo 7, comma 6, contributi a fondo perduto alle imprese arti |
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Art. 19. - (Turismo rurale)1. Al fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità collinari promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurin |
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Art. 20. - (Artigianato e mestieri tradizionali)1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni daIl'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Comunità collinari, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da c |
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Capo V. - PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI |
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Art 21. - (Valorizzazione della cultura locale)1. Le Comunità collinari, d'intesa con il Comitato, provvedono ad istituire e sostenere centri |
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Art. 22. - (Servizio scolastico)1. I Comuni e le Comunità collinari, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con |
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Art. 23. - (Interventi socio-assistenziali)1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle Funzioni soc |
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Capo VI. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORMA TRANSITORIA |
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Art. 24. - (Oneri finanziari)1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predis |
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Art. 25 - (Norma transitoria)1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevo |
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