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Sent. C. Giustizia UE 18/01/2017, n. C-189/15

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Sgravi fiscali - Ambito di applicazione ratione materiae - Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico - Articolo 17 - Imprese a forte consumo di energia - Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero - Ammissibilità.

1) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa.
2) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero.

Dalla redazione