Il provvedimento - in attuazione dell’art. 73 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4 - reca la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara ed individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono continuare ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Per le pubblicazioni oltre tale data infatti, il D. Leg.vo 50/2016 prevede che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale venga sostituita da quella da effettuarsi su una piattaforma informatica che dovrà essere attivata a cura dell’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
Il decreto entra in vigore - retroattivamente - dal 01/01/2017.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11:
1) fino alla data indicata nel D.M. 02/12/2016 in commento (si veda più avanti), gli avvisi e i bandi devono continuare ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici (entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato), e fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
2) fino alla data di entrata in vigore del D.M. 02/12/2016 in commento, e pertanto fino al 01/01/2017 (termine inizialmente stabilito al 31/12/2016 dall’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, e poi così prorogato dall’art. 9 del D.L. 244/2016, comma 4, si è applicato anche il regime di cui all’art. 66 del D. Leg.vo 163/2006, comma 7, nel testo applicabile fino alla predetta data, che pertanto è cessato dal 01/01/2017 seppure viene in parte ripreso dalla nuova disciplina transitoria relativa alle pubblicazioni da farsi sui quotidiani ai sensi del D.M. 02/12/2016 in esame [Si ricorda che l’art. 66 del D. Leg.vo 163/2006, comma 7, era stato modificato dall’art. 26 del D.L. 66/2014, comma 1, ma tale modifica, ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 26, come in seguito a sua modificato dall’art. 7del D.L.210/2015, comma 7, non è di fatto mai entrata in vigore].
Nel quadro appena delineato, il provvedimento in esame:
1) ribadisce che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi ed i bandi di gara con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D. Leg.vo 50/2016;
2) stabilisce che gli avvisi e i bandi devono continuare ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino alla data che verrà stabilita in un successivo atto, da emanarsi ad opera dell’ANAC e con il quale sarà ufficializzato il funzionamento della piattaforma informatica da istituire presso l’ANAC stesso ai sensi dell’art. 73 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4 (si ricorda che, in pratica, la pubblicazione nella suddetta piattaforma informatica, nell’impostazione individuata dal D. Leg.vo 50/2016 e ribadita dal provvedimento in esame, sostituisce la pubblicazione in G.U.);
3) detta, nelle more dell’istituzione della menzionata piattaforma informatica, ulteriori regole di dettaglio per le pubblicazioni da farsi sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, che sostituiscono il regime transitorio di cui all’art. 66 del D. Leg.vo 163/2006, comma 7, che continuava ad essere applicabile ai sensi del combinato disposto tra l’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, e l’art. 26 del D.L. 66/2014, commi 1 e 1-bis.