D. P.R. 05/10/2001, n. 404 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 05/10/2001, n. 404

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 16/04/2003, n. 126
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 R, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale stabilisce che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 R, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662 R;

Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59

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Art. 1. - Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico

1. Nel testo del presente regolamento si intende:

a) per decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 R; il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 R, e successive modificazioni, concernente modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative a

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Art. 2. - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 R è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che

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Art. 3. - Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali

1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,

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Art. 4. - Comunicazione delle opzioni

1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442

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Art. 5. - Registrazione telematica dei contratti di locazione

1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 R, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in posse

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Art. 6. - Disposizioni finali e transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a deco

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