Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 R che definisce le competenze per quanto concerne la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
Visto l’articolo 53, punto 1, lettera a), dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modifiche e integrazioni recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;
Visto l’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 R che, nell’assegnare alle Regioni la competenza di predisporre e approvare il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ne stabilisce i contenuti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40 di data 15 gennaio 2016 con la quale sono stati definiti i documenti in cui si articola il Piano regionale di gestione dei rifiuti ed è stato assegnato un ordine di priorità nell’approvazione dei documenti stessi, tra i quali è previsto il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
Considerato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali è soggetto a valutazione ambientale strategica in quanto ricade nell’ambito definito dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 R;
Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) che disciplina la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e in parti