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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Lazio Roma 28/06/2016, n. 7477
Sent. TAR. Lazio Roma 28/06/2016, n. 7477
Appalti e contratti pubblici - Gara - Offerta - Prezzario regionale - Oneri sicurezza - Omessa indicazione - Accordi quadro - Legittimità.La peculiare natura dell'accordo quadro impone l'espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (interni) solo una volta conosciuta l'esatta natura dell'intervento da reali |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO1. Con il ricorso in epigrafe, la società Marano Service ha impugnato la determinazione n. 18005 del 22.12.2015, comunicata con nota del 28.12.2015, con cui l’Agenzia del Demanio ha aggiudicato alle 15 ditte classificatesi in graduatoria l’Accordo Quadro, di cui all’art. 59 del d.lgs n. 163 del 2006R, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, per il lotto 7. La società espone in punto di fatto che: - in data 8 aprile 2015 è stato pubblicato sulla G.U. il bando di gara in relazione al predetto affidamento dei lavori; - secondo quanto previsto dal bando e dal disciplinare la gara è suddivisa in 9 lotti e in particolare il lotto 7 ha ad oggetto i “lavori SOA III classifica (interventi manutentivi da E.516.001,00 ad E. 1033.000,00)”, con un numero massimo di operatori cui affidare i lavori fissato in 15, per l’importo complessivo di tutti gli interven |
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DIRITTO1.Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto alla luce delle considerazioni di seguito riportate, cosicché è possibile non esaminare le eccezioni di rito sollevate dalle società controinteressate. 1.1. Preliminarmente il Collegio rileva che l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 3 del 2015, condividendo sul punto l’ordinanza di rimessione, menziona due tipologie di costi per la sicurezza: - quelli da interferenze, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-ter e 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del Codice dei contratti pubblici, che: a) servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; b) sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 D. Lgs. n. 81/2008); c) non sono soggetti a ribasso, perché ontologicamente diversi dalle prestazioni stricto sensu oggetto di affidamento; - quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l’art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che: a) sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal D.V.R., documento di valutazione dei rischi; b) sono soggetti a un duplice obbligo in capo all’amministrazione e all’impresa concorrente. Gli oneri di sicurezza aziendali costituiscono una percentuale del prezzo dell’appalto, riconducibile alle “spese generali”. Va dunque rilevato che i costi interni o aziendali hanno una componente c.d. “gestionale”, comprendente i costi annuali che l’operatore economico sostiene per l’esercizio della sua impresa (spese mediche, formazione, ecc.) e una componente c.d. “operativa”, comprendente tutte le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse allo specifico appalto (spese di adeguamento del cantiere, spese relative agli impianti, alla gestione dei rifiuti di cantiere, cartellonistica, impalcature, tettoie, utenze, ecc.). Tale distinzione (tra una componente gestionale e una operativa) è presente anche nel Prezziario della Regione Lazio, rispetto al quale le offerte di cui alla gara in esame sono state formulate e che, come si è detto, ricomprende per ciascuna voce anche la percentuale relativa alle spese generali, comprensiva a sua volta degli oneri di sicurezza aziendali. Il Prezziario della Regione Lazio prevede infatti la seguente classificazione degli costi relativi alla sicurezza: “- costi della sicurezza connessi alla specificità |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in |
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