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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 04/08/2016, n. 17
Regolam. R. Lazio 04/08/2016, n. 17
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, nel rispetto dell’articolo 2 della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 R Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell |
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Art. 2 - (Definizione di lavorazioni artistiche e tradizionali e settori tutelati)1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11 della legge, ai fini del presente regolamento si intendono per: a) lavorazioni artistiche: le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. Rientrano |
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CAPO II - IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE |
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Art. 3 - (Requisiti per il riconoscimento d’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale)1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge, possono ottenere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, le imprese che: |
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Art. 4 - (Modalità di presentazione della domanda)1. Il titolare della impresa individuale ovvero il socio amministratore nel caso di imprese con assetto societario presenta, alla struttura regionale competente per territorio alla gestione dell’albo delle imprese artigiane, istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della legge e di seguito denominata struttura competente, la domanda per il riconoscimento d’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale. La domanda, può essere presentata anche attraverso le A |
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Art. 5 - (Riconoscimento)1. La struttura competente avvalendosi, in particolare, delle fonti documentali redatte da enti pubblici operanti nel territorio regionale, mediante istruttoria accerta e valuta il possesso dei requisiti indicati all’articolo 3, ai fini del rilascio del provvedim |
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Art. 6 - (Mantenimento del riconoscimento)1. Le imprese che ai sensi dell’articolo 5 hanno ottenuto il riconoscimento, hanno diritto a mantenerlo anche nei seguenti casi: a) costituzione di società in cui venga conferita l’azienda della impresa individu |
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Art. 7 - (Revoca del riconoscimento)1. La struttura competente, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 15 accerti la perdita dei re |
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CAPO III - MAESTRO ARTIGIANO |
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Art. 8 - (Requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano)1. La qualifica di maestro artigiano prevista dall’articolo 39 della legge, può essere conseguita dal titolare dell’impresa artigiana che abbia ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 5, ovvero dal socio lavoratore della stessa purché quest’ultimo partecipi personalmente all’attività artigiana. |
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Art. 9 - (Modalità di presentazione della domanda e attribuzione della qualifica)1. I soggetti di cui all’articolo 8, interessati al conseguimento della qualifica di maestro artigiano, presentano apposita domanda alla Commissione regionale per l’artigianato (CRA), utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale della Regione, corredata dal curriculum professionale ed in regola con l’impos |
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Art. 10 - (Revoca della qualifica)1. La CRA, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 16, accerti la perdita dei requisiti previsti |
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CAPO IV - BOTTEGA SCUOLA |
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Art. 11 - (Requisiti per il riconoscimento della Bottega scuola)1. Possono accedere alle procedure per il riconoscimento della Bottega scuola ai sensi dell’articolo 40 della legge, le imprese artigiane: a) iscritte all’albo delle imp |
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Art. 12 - (Modalità per la presentazione della domanda per il riconoscimento)1. La domanda per il riconoscimento della Bottega scuola è presentata, dalle imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, alla Direzione regionale competent |
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Art. 13 - (Revoca del riconoscimento)1. La Direzione regionale, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 17, accerti la perdita o la falsa |
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CAPO V - VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI |
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Sezione I - Imprese artigiane |
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Art. 14 - (Criteri e modalità per l’esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo regionale delle imprese artigiane)1. La struttura competente di cui all’articolo 4, provvede all’istruttoria delle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane di cui agli articoli 16 e 17 della legge nonché delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 18 della legge. A tal fine per og |
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Art. 15 - (Vigilanza e controlli sulle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale)1. La struttura competente di cui all’articolo 4 può, in ogni momento, verificare a campione il mantenimento |
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Sezione II - Maestro artigiano e Botteghe scuola |
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Art. 16 - (Vigilanza e controlli sull’attività di Maestro artigiano)1. La CRA, attraverso l’ufficio di segreteria, dispone controlli periodici, anche a campione, al fine di verificare |
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Art. 17 - (Vigilanza e controlli sulla Bottega scuola)1. La Direzione regionale effettua controlli in loco e provvede alla verifica dei documenti relativi al possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della Bottega scuola, riguardanti, in particolare, l’idoneit&agra |
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Sezione III - Disposizioni finali |
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Art. 18 - (Disposizione transitoria)1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono confermati i riconoscimenti delle imprese operanti nel set |
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Art.19 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regi |
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Allegato A1. Individuazione dei settori tutelati ai sensi dell’articolo 12 della legge e articolo 2, comma 3, del regolamento I. Abbigliamento su misura II. Cuoio, pelletteria e tappezzeria III. Decorazioni IV. Fotografia, riproduzione disegni e pittura V. Legno e affini |
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Allegato B1. Controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane. (Art. 14 regolamento) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 43 e 71 del D.p.r 445/2000 R, la struttura competente di cui all’articolo 4, svolge, ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 2 della legge, i controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane sulla base dei seguenti criteri e modalità. In caso di controlli a campione Il campione è individuato, quale percentuale, sul totale delle pratiche trattate dalla struttura su base trimestrale. In particolare: - 15% delle pratiche afferenti i procedimenti di iscrizione; - 5% delle pratiche afferenti i procedimenti di modificazione; - 10% delle pratiche afferenti i procedimenti di cancellazione. Le verifiche vengono effettuate, ogni anno, nei seguenti mesi: - Gennaio: relativamente al trimestre ottobre-dicembre dell’anno precedente; - Aprile: relativamente al trimes |
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