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Sent. C. Giustizia UE 14/01/2016, n. C-399/14

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Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 – Iscrizione di un sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria dopo l’autorizzazione del progetto ma prima dell’inizio dell’esecuzione dello stesso – Esame del progetto dopo l’iscrizione del sito in detto elenco – Criteri relativi a tale esame – Conseguenze della conclusione del progetto sulla scelta delle alternative.

1) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito e che è stato autorizzato in seguito ad uno studio che non soddisfa i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima dell’iscrizione del sito stesso nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, deve essere oggetto, da parte delle autorità competenti, di un esame a posteriori della sua incidenza su tale sito, qualora tale esame costituisca l’unica misura opportuna per evitare che l’esecuzione di detto piano o progetto comporti un degrado o perturbazioni che possono avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano soddisfatte.

2) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che qualora, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un esame a posteriori dell’incidenza sul sito in questione di un piano o progetto la cui esecuzione sia iniziata dopo l’iscrizione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza si riveli necessario, tale esame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva. Un esame del genere deve tenere conto di tutti gli elementi esistenti alla data di tale iscrizione, nonché di tutti gli effetti che si sono verificati o che possono verificarsi in seguito all’esecuzione parziale o totale di tale piano o progetto su detto sito successivamente a tale data.

3) La direttiva 92/43 deve essere interpretata nel senso che, quando è realizzato un nuovo esame dell’incidenza su un sito al fine di rimediare a errori constatati relativi alla valutazione preliminare effettuata prima dell’iscrizione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria o relativi all’esame a posteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, allorché il piano o progetto è già stato realizzato, i criteri di un controllo eseguito nell’ambito di un esame del genere non possono essere modificati per il fatto che la decisione di approvazione di tale piano o progetto era direttamente esecutiva, che una domanda di misure cautelari era stata respinta e che tale decisione di rigetto non era più impugnabile. Inoltre, detto esame deve tenere conto dei rischi di degrado o di perturbazioni che possono avere conseguenze significative, ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 2, eventualmente generati dalla realizzazione del piano o progetto in questione.

L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che i criteri del controllo effettuato nell’ambito dell’esame delle soluzioni alternative non possono essere modificati per il fatto che il piano o progetto è già stato realizzato.
 

Dalla redazione