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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 31/05/2016, n. 121
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ed, in particolare, il considerando 17 e l’articolo 20 riguardante i rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici; Vista la dir |
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Art. 1. - Oggetto1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 R, il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h), nonché dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 R, nei seguenti casi: |
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Art. 3. - Definizioni1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, e nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
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Art. 4. - Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e |
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Art. 5. - Luogo di ritiro1. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato all’interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita. 2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o più contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell’utilizzatore finale; |
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Art. 6. - Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori1. I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, sono raggruppati presso il deposito allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell’«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell’«uno contro zero». 2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto d |
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Art. 7. - Trasporto1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore ai sensi degli articoli 4 e 5 e depositati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente dal luogo di raggruppamento fino a: a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 R; |
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Art. 8. - Distributori che effettuano la vendita a distanza1. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. |
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Allegato 1 - Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare (articolo 5, comma 6)Parte di provvedimento in formato grafico |
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