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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 01/08/2012, n. 71

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Attività di direzione dei lavori - Necessità che la stessa sia concentrata in capo ad un unico soggetto.

L’attività di direzione lavori deve essere sempre concentrata in capo ad un unico soggetto (art. 130, D.Lgs. n. 163/06) e non è consentito ripartire i compiti a

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

I lavori di cui trattasi costituiscono l’oggetto di un intervento intercomunale tra i comuni di [omissis] e [omissis], con il comune di [omissis] capofila, per il quale la Regione [omissis] ha stanziato complessivamente la somma di € [omissis] nell’ambito del programma [omissis].

Il progetto consta di tre interventi:

- intervento A: riqualificazione dell’[omissis] di [omissis] a [omissis]

- intervento B: realizzazione della [omissis] ciclo-pedonale sulla strada comunale fra [omissis] e [omissis]

- intervento C: riqualificazione e infrastrutturazione del percorso della [omissis] di [omissis].

La progettazione preliminare viene svolta all’interno della stazione appaltante; l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori viene affidato ai sensi dell’art. 91 comma 2 e 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/06R utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si aggiudica il servizio il RTP [omissis] per un importo netto di € [omissis].

Dal bando di gara, pubblicato in data [omissis], si evincono i seguenti elementi. Trattasi di lavori di sola esecuzione, su progetto esecutivo approvato con DG n. [omissis]; importo dei lavori pari a € [omissis] comprensivo di € 34.276,36 per la sicurezza non soggetti a ribasso; procedura di aggiudicazione aperta, con aggiudicazione mediante unico ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; contratto da stipulare a corpo; categorie di intervento OG3 prevalente e OG2 scorporabile; non vi sono lavori complementari né suddivisioni in lotti; durata dei lavori pari a 300 gg decorrenti dalla consegna. Il Responsabile del Procedimento è [omissis].

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Considerato in diritto

Dalla ricostruzione dei fatti si evince che i lavori in esame, per quanto non caratterizzati da una particolare complessità tecnica e consistenza economica, hanno avuto un iter molto tormentato sin dalla consegna degli stessi; un percorso tecnico-amministrativo nel quale entrambe le parti in causa hanno mostrato in più di una circostanza un atteggiamento poco collaborativo e litigioso, sfociato recentemente in procedimenti penali tuttora in corso.

Limitatamente agli aspetti di competenza di questa Autorità sembra di potersi affermare che il tormentato andamento dei lavori sia ascrivibile prevalentemente ad un errore di fondo imputabile alla Stazione Appaltante consistente nell’aver condotto i lavori come se si trattasse di tre distinti lotti, contrariamente a quanto stabilito senza equivoco alcuno dal bando di gara al punto 5.5.

In tal senso appaiono evidenti le responsabilità del RTP responsabile della Direzione Lavori (capogruppo [omissis]) e del Responsabile del procedimento ([omissis]).

Quanto alle responsabilità del RTP si osserva che l’attività di direzione lavori deve essere sempre riconducibile ad un unico soggetto (art. 130 del d.lgs. n. 163/06) che è responsabile dell’andamento degli stessi ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (art. 124 del dpr. n. 554/99). La ragione della norma è assicurare l’unitarietà di questa delicata attività che non può essere compromessa da una eventuale ripartizione operativa dei compiti all’interno dell’ufficio di direzione lavori qualora costituito ai sensi dell’art. 123 del dpr n. 554/99

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Il Consiglio

- rileva riguardo al RTP una carenza nella attività di progettazione, considerato che il progetto esecutivo non era provvisto delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta (art. 93, d.lgs. n. 163/06). Inoltre rileva che il RTP ha svolto la sua attività di direzione lavori come se si trattasse di singoli lotti affidati a tre distinti DL, in violazione dell’art. art. 130 del d.lgs. n. 163/06R e dell&rsqu

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