A seguito dei chiarimenti e dei documenti forniti dalla Città di Mesagne si rappresenta quanto segue.
Come detto, il ricorso all’affidamento diretto senza gara è giustificato dalla stazione appaltante con il richiamo alle disposizioni dell’art. 57, comma 5, del Codice dei contratti. Secondo tale norma la procedura negoziata sarebbe ammissibile:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera (...).
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta (…).
Come sopra accennato, nel regolamento della gara del 2009 era contemplata la possibilità di ulteriori conferimenti diretti al medesimo appaltatore, nella misura in cui la stazione appaltante si riservava “la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, i servizi complementari o nuovi, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006” (cfr. Capitolato speciale d’appalto, art. 24).