La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del bando di gara indetto dal Comune di Nettuno per l’affidamento del servizio in oggetto, per le ragioni evidenziate in fatto.
In via preliminare, vale rilevare che non può esser dubbia la qualificazione giuridica del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani come servizio pubblico locale a rilevanza economica (cfr. A.V.C.P., deliberazione 17 giugno 2009 n. 53; in giurisprudenza, per tutte, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 n. 7058), come tale soggetto alla disciplina dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 2011R.
Ciò premesso, il parere di questa Autorità sui singoli quesiti è nei termini che seguono.
1) Sulla nomina della commissione di gara.
Dall’esame della documentazione in atti emerge che l’art. 14 del disciplinare di gara individua il Presidente della Commissione giudicatrice nella persona dell’ing. Benedetto Sajeva, dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Nettuno. Al riguardo, non può non rilevarsi l’illegittimità di tale disposizione per difformità con l’art. 84, comma 10, del Codice dei contratti, secondo cui la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2) Sulla disciplina delle penali.
Con riferimento a tale motivo di doglianza va rilevato che l’imposizione da parte dell’Amministrazione, attraverso la lex specialis di gara, di penali contrattuali eccessivamente gravose dà luogo ad illegittimità delle relative clausole, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Nella specie, suscita perplessità la misura delle sanzioni previste nell’art. 26 del c.s.a. per l’ipotesi di mancato raggiungimento degli obbiettiv