La questione controversa sottoposta all’attenzione dell’Autorità attiene alla legittimità degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati dalla stazione appaltante nel bando di gara ai punti 14.1c, 14.1d, 14.1e, e 14.2.
Al riguardo è opportuno preliminarmente considerare che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fonda l’aggiudicazione dei contratti pubblici su una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo, tramite l’applicazione di elementi di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, grazie ai quali la commissione di gara misura il valore dell’offerta (cfr. AVCP determinazione n. 4 del 20.5.2009). La stazione appaltante pur godendo di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel fissare i predetti elementi, deve, tuttavia, operare un bilanciamento, al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e scongiurare il rischio di abusi. Al riguardo l’Autorità ha precisato che “i criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dell